Lingua veneta, proposta di legge per il riconoscimento culturale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 36
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Lovat e Szumski

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2007, N. 8 “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO” FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA VENETA QUALE PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio l’11 febbraio 2026.

Relazione: La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”, con l’obiettivo di rafforzare il riconoscimento e la valorizzazione della Lingua veneta quale elemento essenziale del patrimonio linguistico e culturale della comunità regionale e si integra con il progetto di legge 27 già presentato in questa legislatura regionale. Evidentemente, a distanza di quasi diciannove anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2007, si avverte l’esigenza di un aggiornamento che renda più esplicito e coerente il ruolo della Lingua veneta all’interno delle politiche culturali regionali. Pur in presenza di iniziative significative, il quadro normativo vigente non contiene infatti un chiaro riconoscimento della Lingua veneta quale bene culturale unitario, né strumenti specifici di consultazione e indirizzo. La proposta si muove nel pieno rispetto dei principi costituzionali e dell’ordinamento statale, valorizzando la Lingua veneta non come elemento di contrapposizione, ma come espressione storica e culturale del territorio e della sua comunità. Non si nega però che ogni attività proposta, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, può essere di supporto ad un fine più alto di inclusione della Lingua veneta tra le lingue minoritarie elencate dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 Dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.” in attuazione ed ossequio dell’articolo 6 della Carta costituzionale. Con questa proposta di legge regionale si intende rafforzare il ruolo della Regione del Veneto quale soggetto attivo nella tutela del proprio patrimonio linguistico, promuovendo la Lingua veneta come elemento vivo della cultura regionale e come ponte tra memoria storica e contemporaneità. In particolare l’articolo 1 bis introduce un riconoscimento esplicito della Lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale del Veneto, sottolineandone il valore identitario e storico, senza attribuirle status giuridici incompatibili con il quadro costituzionale. Con l’articolo 6 bis si prevede l’istituzione della Giornata regionale della Lingua veneta che mira a favorire una maggiore consapevolezza diffusa, promuovendo iniziative culturali, educative e divulgative rivolte in particolare alle nuove generazioni e al mondo della scuola e dell’università. Con l’articolo 6 ter viene prevista l’istituzione del Tavolo regionale per la Lingua veneta che fornisce alla Regione uno strumento stabile di supporto tecnico-scientifico, capace di orientare le politiche culturali e favorire un approccio coordinato e qualificato alla tutela e valorizzazione della Lingua. La clausola di invarianza finanziaria garantisce la sostenibilità della proposta, consentendo alla Regione di dare attuazione alle disposizioni nell’ambito delle risorse già disponibili.

Art. 1 – Inserimento dell’articolo 1 bis…
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, è inserito il seguente: “Art. 1 bis – Riconoscimento della Lingua veneta. 1. La Regione del Veneto riconosce la Lingua veneta, nelle sue varietà storiche e territoriali, quale patrimonio linguistico e culturale della comunità regionale, espressione dell’identità storica, civile e culturale del Veneto. 2. La Regione ne promuove la conoscenza, lo studio, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’ordinamento statale.”.

Art. 2 – Inserimento dell’articolo 6 bis…
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, è inserito il seguente: “Art. 6 bis – Giornata regionale della Lingua veneta. 1. È istituita la Giornata regionale della Lingua veneta, celebrata annualmente il 17 gennaio. 2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative culturali, educative e divulgative finalizzate alla valorizzazione della Lingua veneta e delle lingue locali del Veneto, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni culturali, fondazioni e Pro Loco. 3. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 2, la Regione favorisce, in particolare, attività didattiche, eventi pubblici, produzioni editoriali e multimediali, nonché momenti di approfondimento scientifico e storico.”

Art. 3 – Inserimento dell’articolo 6 ter…
1. Dopo l’articolo 6 bis come inserito dal precedente articolo 2, della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è inserito il seguente: “Art. 6 ter – Tavolo regionale per la Lingua veneta. 1. La Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale per la lingua veneta, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico in materia di tutela e valorizzazione della lingua veneta. 2. Il Tavolo è composto da esperti in ambito linguistico, storico e culturale, rappresentanti delle università del Veneto, nonché da esponenti di associazioni culturali operanti nel settore. 3. Il Tavolo esprime pareri e formula proposte, in particolare, su: a) iniziative culturali e formative promosse dalla Regione; b) criteri per la valorizzazione della lingua veneta nella comunicazione istituzionale e culturale regionale; c) progetti di ricerca e documentazione linguistica. 4. La partecipazione al Tavolo non comporta compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.”.

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. La Regione provvede agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

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