CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
MOZIONE N. 72
ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA REVISIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PEDIATRICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1 TER, DEL DECRETO - LEGGE 7 GIUGNO 2017, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N.119
Presentata il 26 febbraio 2026 dai consiglieri Szumski e Lovat
Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE: – il decreto – legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), ha introdotto l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quale requisito per l’accesso ai servizi educativi e scolastici; – l’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, prevede espressamente una revisione triennale dell’obbligo vaccinale, sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali, da effettuarsi previa valutazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano; – la Corte costituzionale, con sentenza n. 5/2018, resa a seguito dell’impugnativa promossa anche dalla Regione del Veneto avverso il decreto-legge 73/2017, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate;
RICORDATO CHE: – la medesima sentenza, afferma che l’introduzione dell’obbligo vaccinale costituisce misura legittima ove sorretta da adeguata istruttoria tecnico-scientifica e rispondente ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, in funzione della tutela della salute individuale e collettiva ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione; – i pareri resi nel 2017 dal Consiglio di Stato in sede consultiva sul decreto-legge 73/2017, hanno riconosciuto la coerenza dell’obbligo vaccinale con il quadro costituzionale, purché fondata su valutazioni tecnico-scientifiche aggiornate; – la previsione della revisione triennale di cui all’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017 costituisce elemento strutturale della disciplina normativa;
CONSIDERATO CHE: – la stessa Sentenza n. 5/2018 ha evidenziato il carattere dinamico e non irreversibile della scelta legislativa, subordinandone la legittimità alla verifica dell’andamento epidemiologico e delle coperture vaccinali; – il principio di proporzionalità, criterio immanente all’ordinamento costituzionale e costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori, impone che la misura dell’obbligo sia mantenuta esclusivamente ove necessaria e adeguata rispetto alla situazione epidemiologica attuale; – la Regione del Veneto dispone di dati aggiornati relativi alle coperture vaccinali e alla diffusione delle malattie prevenibili, rilevanti ai fini della valutazione prevista dalla norma;
RILEVATO CHE: – non risulta pubblicamente documentata la conclusione formale della revisione triennale prevista dall’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017, né l’eventuale deliberazione assunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano; – la mancata formalizzazione di tale passaggio procedimentale potrebbe incidere sulla piena attuazione della disposizione normativa e sul rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; – la trasparenza dei dati epidemiologici e delle valutazioni tecnico-scientifiche costituisce presupposto imprescindibile per garantire la legittimità sostanziale e procedimentale delle determinazioni in materia di obblighi vaccinali;
impegna la Giunta regionale 1) a richiedere formalmente al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano l’attivazione e la conclusione, con atto espresso e documentato, della revisione dell’obbligo vaccinale pediatrico prevista dall’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017; 2) a sollecitare la pubblicazione e la trasmissione dei dati epidemiologici nazionali e regionali, nonché delle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento delle determinazioni adottate in materia; 3) a rappresentare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l’esigenza che ogni decisione concernente il mantenimento, la modulazione o l’eventuale superamento dell’obbligo vaccinale sia assunta nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, come delineati dalla sentenza n. 5/2018; 4) a riferire al Consiglio regionale ed alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione dell’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017 e sugli atti adottati in attuazione della presente mozione; 5) ad attivare una moratoria regionale dell’obbligo vaccinale, in autotutela, sino alla completa attuazione delle norme da parte del governo statale, così come previsto.
Riccardo Szumski
Davide Lovat





