Antisemitismo e libertà di espressione: mozione sulla revisione del DDL Del Rio

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA
Mozione n.106

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI REVISIONE DEL DISEGNO DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’ANTISEMITISMO (COSIDDETTO “DISEGNO DI LEGGE DEL RIO”), CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE

presentata il 5 maggio 2026 dai consiglieri Lovat e Szumski

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

– l’articolo 21 della Costituzione garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, quale fondamento del pluralismo democratico;

– la Repubblica riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona, tra cui la libertà di opinione, di ricerca, di insegnamento e di critica politica;

– il contrasto a ogni forma di antisemitismo, discriminazione e odio su base etnica o religiosa rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale e un dovere inderogabile delle istituzioni;

– è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge (c.d. DDL “Del Rio”) rivolto a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto all’antisemitismo, anche mediante il richiamo a definizioni elaborate in ambito internazionale, tra cui quelle dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance);

CONSIDERATO CHE:

– alcune formulazioni e definizioni adottate o richiamate nel dibattito normativo risultano suscettibili di interpretazioni estensive, tali da generare ambiguità applicative;

– in particolare, la possibile assimilazione tra antisemitismo e critica di natura politica, storica o ideologica, e inclusa quella rivolta al sionismo o alle politiche dello Stato d’Israele, rischia di comprimere illegittimamente il dibattito pubblico;

– la distinzione tra odio o discriminazione verso il popolo ebraico e critica legittima verso ideologie, governi o azioni statali è riconosciuta in ambito accademico, giuridico e politico internazionale;

– all’interno della stessa comunità ebraica esistono posizioni pluralistiche, anche critiche rispetto al sionismo e alle politiche dello Stato d’Israele;

VALUTATO che anche in ambito internazionale, sul tema vi sono approcci differenziati, tra i quali si riportano:

– negli Stati Uniti d’America si registra particolare cautela nell’adozione di definizioni giuridicamente vincolanti, al fine di tutelare la libertà di espressione;

– nel Regno Unito l’adozione della definizione IHRA ha generato un ampio dibattito sul rischio di sovrapposizioni tra antisemitismo e critica politica;

– in Germania il tema è oggetto di confronto con riferimento alla tutela della libertà accademica;

– in Francia si è sviluppato un approccio prevalentemente penalistico che distingue tra odio e opinione politica;

– a livello dell’Unione europea, la materia si intreccia con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà di espressione e il principio di proporzionalità;

RILEVATO CHE:

– una normativa caratterizzata da definizioni ampie o indeterminate rischia di produrre effetti dissuasivi (“chilling effect”) sulla libertà di espressione, di ricerca e di insegnamento;

– la certezza del diritto e la chiarezza delle definizioni costituiscono condizioni essenziali per garantire sia l’efficacia del contrasto all’antisemitismo sia la piena tutela delle libertà fondamentali;

RITENUTO CHE:

– la lotta all’antisemitismo debba essere condotta con la massima fermezza, ma anche con rigorosa precisione giuridica e proporzionalità;

– sia necessario garantire una chiara e inequivocabile distinzione tra: antisemitismo, inteso come odio o discriminazione nei confronti del popolo ebraico e critica legittima di natura politica, storica o ideologica;

– il livello regionale, pur non essendo competente in via legislativa diretta sulla materia, possa svolgere un ruolo di indirizzo, approfondimento e stimolo al dibattito istituzionale;

EVIDENZIATO che la presente mozione ha natura di indirizzo politico-istituzionale e intende contribuire in modo costruttivo al dibattito nazionale ed europeo sul bilanciamento tra contrasto ai discorsi d’odio e tutela delle libertà democratiche;

impegna la Giunta regionale

1) a rappresentare al Governo e al Parlamento statale la necessità che ogni intervento legislativo in materia di contrasto all’antisemitismo sia riformulato garantendo chiarezza, determinatezza e proporzionalità delle definizioni normative ma anche una esplicita distinzione tra antisemitismo e critica politica, storica o ideologica, incluse le posizioni relative al sionismo e alle politiche dello Stato d’Israele;

2) a richiedere che siano evitate formulazioni eccessivamente estensive o ambigue che possano determinare limitazioni dirette o indirette alla libertà di espressione tutelata dall’articolo 21della Costituzione;

3) a promuovere, anche mediante audizioni pubbliche o iniziativa culturali e formative, con il coinvolgimento di costituzionalisti, giuristi, esperti di diritto europeo e comparato, nonché rappresentanti del mondo accademico, al fine di approfondire in modo scientifico e istituzionale il bilanciamento tra contrasto all’antisemitismo e tutela delle libertà fondamentali e che favoriscano una corretta comprensione sia del fenomeno dell’antisemitismo sia del valore del pluralismo democratico;

4) a ribadire, in ogni sede istituzionale, la ferma condanna di ogni forma di antisemitismo, unitamente alla difesa del principio di libertà di opinione e di dibattito pubblico;

5) a sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, il rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e coerenza con l’ordinamento europeo nella definizione di eventuali interventi normativi.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

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