Attivazione immediata della revisione dell’obbligo vaccinale pediatrico

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
MOZIONE N. 72

ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA REVISIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PEDIATRICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1 TER, DEL DECRETO - LEGGE 7 GIUGNO 2017, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N.119

Presentata il 26 febbraio 2026 dai consiglieri Szumski e Lovat

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE: – il decreto – legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), ha introdotto l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni quale requisito per l’accesso ai servizi educativi e scolastici; – l’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, prevede espressamente una revisione triennale dell’obbligo vaccinale, sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali, da effettuarsi previa valutazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano; – la Corte costituzionale, con sentenza n. 5/2018, resa a seguito dell’impugnativa promossa anche dalla Regione del Veneto avverso il decreto-legge 73/2017, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate;

RICORDATO CHE: – la medesima sentenza, afferma che l’introduzione dell’obbligo vaccinale costituisce misura legittima ove sorretta da adeguata istruttoria tecnico-scientifica e rispondente ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, in funzione della tutela della salute individuale e collettiva ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione; – i pareri resi nel 2017 dal Consiglio di Stato in sede consultiva sul decreto-legge 73/2017, hanno riconosciuto la coerenza dell’obbligo vaccinale con il quadro costituzionale, purché fondata su valutazioni tecnico-scientifiche aggiornate; – la previsione della revisione triennale di cui all’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017 costituisce elemento strutturale della disciplina normativa;

CONSIDERATO CHE: – la stessa Sentenza n. 5/2018 ha evidenziato il carattere dinamico e non irreversibile della scelta legislativa, subordinandone la legittimità alla verifica dell’andamento epidemiologico e delle coperture vaccinali; – il principio di proporzionalità, criterio immanente all’ordinamento costituzionale e costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori, impone che la misura dell’obbligo sia mantenuta esclusivamente ove necessaria e adeguata rispetto alla situazione epidemiologica attuale; – la Regione del Veneto dispone di dati aggiornati relativi alle coperture vaccinali e alla diffusione delle malattie prevenibili, rilevanti ai fini della valutazione prevista dalla norma;

RILEVATO CHE: – non risulta pubblicamente documentata la conclusione formale della revisione triennale prevista dall’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017, né l’eventuale deliberazione assunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano; – la mancata formalizzazione di tale passaggio procedimentale potrebbe incidere sulla piena attuazione della disposizione normativa e sul rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; – la trasparenza dei dati epidemiologici e delle valutazioni tecnico-scientifiche costituisce presupposto imprescindibile per garantire la legittimità sostanziale e procedimentale delle determinazioni in materia di obblighi vaccinali;

impegna la Giunta regionale 1) a richiedere formalmente al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano l’attivazione e la conclusione, con atto espresso e documentato, della revisione dell’obbligo vaccinale pediatrico prevista dall’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017; 2) a sollecitare la pubblicazione e la trasmissione dei dati epidemiologici nazionali e regionali, nonché delle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento delle determinazioni adottate in materia; 3) a rappresentare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l’esigenza che ogni decisione concernente il mantenimento, la modulazione o l’eventuale superamento dell’obbligo vaccinale sia assunta nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, come delineati dalla sentenza n. 5/2018; 4) a riferire al Consiglio regionale ed alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di attuazione dell’articolo 1, comma 1 ter, del decreto-legge 73/2017 e sugli atti adottati in attuazione della presente mozione; 5) ad attivare una moratoria regionale dell’obbligo vaccinale, in autotutela, sino alla completa attuazione delle norme da parte del governo statale, così come previsto.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

LEGGI ANCHE GLI ALTRI ATTI DI RESISTERE VENETO: