Influenza aviaria: trasparenza e diritto all’informazione su carni e uova da animali vaccinati

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

MOZIONE n.170

RICHIESTA DI TRASPARENZA E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI SUI PRODOTTI AVICOLI OTTENUTI DA ANIMALI VACCINATI CONTRO L’INFLUENZA

presentata il 3 settembre 2026 dai consiglieri Szumski e Lovat

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

– l’influenza aviaria ad alta patogenicità rappresenta una rilevante problematica di sanità animale, con significative ripercussioni economiche e produttive sull’intero comparto avicolo e, più in generale, sulla filiera agroalimentare;

– negli ultimi anni la diffusione dell’influenza aviaria ha determinato ripetuti focolai negli allevamenti avicoli, rendendo necessario il ricorso a misure di prevenzione, sorveglianza, biosicurezza, controllo delle movimentazioni e, in determinate circostanze, alla vaccinazione;

– il Ministero della salute ha avviato nel 2026 un piano pilota di vaccinazione contro l’influenza aviaria negli allevamenti avicoli, individuando, in particolare, le galline ovaiole e i tacchini tra le specie interessate;

– il piano pilota è finalizzato, tra l’altro, a verificare la corretta registrazione delle vaccinazioni, la tracciabilità degli animali vaccinati e dei relativi prodotti, nonché i sistemi di sorveglianza per individuare l’eventuale circolazione del virus;

– il Ministero della salute ha precisato che i vaccini utilizzabili nell’ambito del piano devono essere autorizzati a livello europeo e compatibili con una strategia Differentiating infected from vaccinated animals (DIVA), volta a distinguere gli animali vaccinati da quelli infetti;

CONSIDERATO CHE:

– l’introduzione della vaccinazione negli allevamenti destinati alla produzione di alimenti pone, oltre alle questioni di carattere sanitario e veterinario, anche una questione relativa alla trasparenza della filiera e all’informazione del consumatore;

– la vaccinazione degli animali non determina, di per sé, l’insalubrità o la pericolosità delle carni, delle uova o degli altri prodotti derivati e non deve pertanto essere utilizzata per alimentare ingiustificati allarmismi;

– proprio perché la vaccinazione non costituisce, di per sé, un elemento di pericolosità dell’alimento, l’eventuale informazione al consumatore può essere formulata in termini oggettivi, neutrali e non discriminatori, senza attribuire al prodotto alcuna caratteristica negativa;

– il consumatore può tuttavia ritenere rilevante, nell’ambito della propria libertà di scelta, conoscere se un alimento di origine avicola provenga da animali sottoposti a vaccinazione contro l’influenza aviaria;

– la possibilità di conoscere tale informazione assume particolare rilevanza in presenza di un sistema di vaccinazione programmato dalle autorità pubbliche e non di una scelta individuale dell’allevatore;

RILEVATO CHE:

– il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce quale principio generale che le informazioni alimentari devono consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro;

– l’articolo 36 del regolamento disciplina le informazioni volontarie sugli alimenti e stabilisce che esse non debbano indurre in errore il consumatore, né essere ambigue o confuse, dovendo, ove necessario, essere fondate sui pertinenti dati scientifici;

– l’articolo 38 del regolamento stabilisce che, nelle materie espressamente armonizzate, gli Stati membri non possono introdurre o mantenere disposizioni nazionali salvo quando il diritto dell’Unione lo autorizzi;

– il successivo articolo 39 disciplina la possibilità per gli Stati membri di adottare, secondo la procedura prevista dal regolamento, ulteriori indicazioni obbligatorie per determinate categorie di alimenti, al ricorrere delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione;

– ne consegue che una eventuale indicazione obbligatoria relativa alla vaccinazione degli animali deve essere valutata nell’ambito della disciplina europea sull’informazione alimentare e non può essere unilateralmente introdotta da una Regione in contrasto con la normativa dell’Unione;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

– il regolamento delegato (UE) 2026/1052 della Commissione, del 12 maggio 2026, nel modificare la disciplina europea relativa ai programmi di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, richiede, per i programmi di vaccinazione presentati da Paesi terzi o territori, un insieme articolato di informazioni concernenti, tra l’altro, la strategia DIVA, la vaccinazione effettuata e l’uso finale previsto del pollame vaccinato e dei prodotti da esso ottenuti;

– tale disciplina, pur riguardando specificamente i programmi di vaccinazione di Paesi terzi e non introducendo direttamente un obbligo di etichettatura al dettaglio nell’Unione, conferma l’importanza attribuita dall’ordinamento europeo alla tracciabilità della vaccinazione e alla conoscenza della destinazione degli animali e dei prodotti interessati;

– appare pertanto meritevole di valutazione, anche per gli animali vaccinati nell’ambito dei programmi nazionali ed europei, la possibilità di assicurare al consumatore finale un’informazione chiara sulla provenienza del prodotto;

PRESO ATTO CHE:

– il 10 giugno 2026 il senatore Claudio Borghi ha presentato al Ministro della salute l’atto di sindacato ispettivo n. 4-03110, nel quale, prendendo atto dell’avvio del progetto pilota nazionale, ha posto espressamente la questione dell’opportunità di introdurre un’etichettatura che consenta al consumatore di sapere se le uova o le carni avicole acquistate provengano da allevamenti coinvolti nel progetto di vaccinazione;

– l’iniziativa parlamentare evidenzia come la questione dell’informazione al consumatore sulla provenienza da animali vaccinati sia già entrata formalmente nel dibattito istituzionale nazionale;

RITENUTO CHE:

– la trasparenza della filiera agroalimentare costituisca un interesse meritevole di tutela, tanto più quando riguardi una caratteristica del processo produttivo che deriva da una misura di sanità animale adottata dalle autorità pubbliche;

– il diritto all’informazione del consumatore non debba essere contrapposto alla tutela degli allevatori e della filiera, ma possa essere perseguito attraverso una disciplina uniforme, chiara e scientificamente fondata;

– l’indicazione debba limitarsi a fornire un’informazione oggettiva, indicando solamente se il prodotto è ottenuto o meno da animali vaccinati contro l’influenza aviaria;

– una disciplina uniforme a livello nazionale o, preferibilmente, europeo permetterebbe di evitare differenze tra operatori economici e possibili distorsioni della concorrenza, garantendo al contempo una corretta informazione del consumatore;

– nelle more dell’eventuale introduzione di una disciplina europea, appare opportuno verificare la possibilità di strumenti informativi volontari e sistemi di tracciabilità compatibili con il regolamento (UE) 1169/2011;

impegna la Giunta regionale

1) ad attivarsi presso il Governo e il Ministero della salute affinché venga affrontata, nelle competenti sedi nazionali ed europee, la questione della trasparenza nei confronti dei consumatori in relazione alla provenienza di carne, uova e altri prodotti alimentari ottenuti da animali vaccinati contro l’influenza aviaria;

2) a chiedere al Governo di promuovere presso la Commissione europea un approfondimento sulla possibilità di introdurre, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di informazione alimentare, una specifica indicazione uniforme relativa alla vaccinazione degli animali dai quali derivano i prodotti avicoli;

3) a sostenere l’opportunità che tale eventuale indicazione sia formulata in maniera chiara, oggettiva, scientificamente corretta e neutrale;

4) a chiedere al Governo di valutare, nelle more dell’eventuale introduzione di una disciplina europea obbligatoria, la possibilità di promuovere un sistema nazionale volontario di tracciabilità e informazione al consumatore, conforme alla normativa europea vigente;

5) a garantire, nell’ambito delle competenze regionali e in raccordo con le autorità sanitarie nazionali, che i dati relativi agli allevamenti interessati dai programmi di vaccinazione siano adeguatamente registrati e tracciabili, in modo da consentire la ricostruzione della filiera degli animali vaccinati e dei prodotti da essi derivati;

6) a valorizzare, nel confronto con il Governo e con le istituzioni europee, l’esigenza di assicurare coerenza tra gli strumenti di tracciabilità sanitaria già previsti per gli animali vaccinati e il diritto del consumatore ad accedere alle informazioni rilevanti sulla provenienza dell’alimento;

7) a riferire alla competente Commissione consiliare sugli esiti delle interlocuzioni con il Governo e sulle eventuali iniziative assunte presso le istituzioni europee;

8) a trasmettere la presente mozione al Ministero della salute, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, affinché la questione possa essere sottoposta alle competenti sedi istituzionali.

Riccardo Szumski

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