Fotovoltaico a terra in Veneto: proposta di legge per tutelare il suolo agricolo

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA
Progetto di legge n. 80

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Szumski e Lovat
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 maggio 2026.


Relazione:

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, recante “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, al fine di aggiornare il quadro normativo regionale alla luce della significativa evoluzione intervenuta negli ultimi anni nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili e, in particolare, dello sviluppo degli impianti agro-voltaici e fotovoltaici a terra.

Dal 2022 ad oggi il contesto economico, energetico e territoriale ha subito rilevanti trasformazioni. L’accelerazione impressa dalle politiche europee e nazionali di transizione energetica, connesse agli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione da fonti rinnovabili, ha determinato una crescita esponenziale delle richieste di installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale, con particolare incidenza sulle aree agricole. Tale evoluzione, pur coerente con gli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale perseguiti dall’Unione europea e dallo Stato, ha evidenziato l’esigenza di un più puntuale bilanciamento tra la diffusione delle energie rinnovabili e la tutela del suolo agricolo, riconosciuto quale risorsa naturale limitata, non riproducibile e strategica per la sicurezza alimentare, la qualità paesaggistica e la tenuta economica delle imprese agricole. In particolare, l’esperienza applicativa della legge regionale n. 17 del 2022 ha mostrato come gli impianti agro-voltaici, inizialmente configurati come strumenti idonei a coniugare produzione agricola ed energetica, abbiano assunto dimensioni e modalità realizzative tali da incidere in maniera significativa sulla continuità produttiva agricola, sull’assetto paesaggistico e sull’utilizzo dei suoli di maggiore pregio agronomico.

La presente proposta normativa non intende ostacolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, né introdurre divieti generalizzati o discriminatori, ma mira a rafforzare i criteri di valutazione territoriale e agronomica, introducendo principi di proporzionalità, ragionevolezza e bilanciamento tra interesse energetico e tutela del territorio rurale. L’intervento legislativo si pone pertanto le finalità di rafforzare la tutela del suolo agricolo e delle aree ad elevata qualità agronomica e garantire il mantenimento della funzione agricola prevalente negli impianti agro-voltaici, vuole anche assicurare maggiore coerenza tra pianificazione energetica e pianificazione territoriale ed introdurre criteri di valutazione più puntuali in ordine alla reversibilità degli interventi e agli effetti sulla produttività agricola. Infine, ma non per ultimo, l’obiettivo è favorire l’insediamento degli impianti nelle aree maggiormente compatibili sotto il profilo ambientale, paesaggistico e produttivo assicurando così il coordinamento della disciplina regionale con la normativa statale ed europea vigente. La proposta si colloca inoltre nel solco della più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che riconosce alle Regioni la possibilità di individuare criteri localizzativi e indicatori di non idoneità, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione e ragionevole contemperamento tra interessi pubblici coinvolti.

Nello specifico della proposta l’articolo 1 integra le finalità generali della legge regionale n. 17 del 2022, esplicitando che l’individuazione delle aree con indicatori di presuntiva non idoneità deve avvenire anche tenendo conto della tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata, nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e introduce il riferimento alla tutela del suolo agricolo secondo criteri di bilanciamento e proporzionalità, al fine di evitare approcci meramente interdittivi.

L’articolo 2 rafforza il principio della continuità dell’attività agricola e pastorale, prevedendo che debba essere garantita la prevalenza funzionale dell’attività agricola secondo criteri tecnici definiti dalla Giunta regionale ed introduce la valutazione della reversibilità dell’intervento e degli effetti sulla produttività agricola nel medio periodo tra gli elementi istruttori rilevanti.

L’articolo 3 interviene sugli indicatori di presuntiva non idoneità, precisando che gli indicatori assumono carattere di “presuntiva non idoneità rafforzata” ai fini dell’istruttoria e si stabilisce che la non idoneità possa essere superata solo mediante specifica istruttoria tecnica che dimostri la compatibilità dell’intervento con il mantenimento delle produzioni agricole di qualità e della continuità agricola prevalente. Viene quindi introdotta una nuova categoria di aree considerate sensibili, costituita dalle aree agricole di elevata qualità agronomica individuate sulla base della capacità d’uso dei suoli e della continuità produttiva, secondo criteri approvati dalla Giunta regionale.

L’articolo 4 modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2022 relativo ai criteri applicativi, introducendo il principio del bilanciamento tra produzione agricola e produzione energetica, sostituendo il riferimento alla “deroga” con una formulazione maggiormente coerente con i principi di compatibilità ambientale e territoriale ed introducendo il principio generale della minimizzazione del consumo di suolo agricolo e della reversibilità delle opere.

L’articolo 5 prevede che, nell’individuazione delle aree agricole di pregio, si tenga conto anche degli indicatori di presunta inidoneità descritti dall’articolo 3 e dei criteri agronomici regionali relativi alla capacità d’uso dei suoli. La disposizione mira a valorizzare la qualità agronomica effettiva dei terreni quale elemento rilevante nelle valutazioni localizzative.

L’articolo 6 riformula il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2022 prevedendo che la Giunta regionale possa individuare aree di rispetto nelle quali gli impianti siano sottoposti a valutazione rafforzata di compatibilità ambientale e paesaggistica. Viene quindi introdotto il principio secondo cui i criteri regionali devono essere applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione tra tecnologie di produzione da fonti rinnovabili.

L’articolo 7 rafforza la tutela dei terreni inseriti in sistemi agricoli di rilevante valore ambientale o paesaggistico e precisa che gli interventi nelle aree interessate da attività di recupero debbano rispettare le prescrizioni ambientali e paesaggistiche nonché risultare compatibili con le finalità di recupero delle aree stesse.

L’articolo 8 precisa che la semplificazione dei procedimenti autorizzativi deve avvenire nel rispetto degli indicatori e dei criteri previsti dalla legge regionale, garantendo che l’esigenza di accelerazione amministrativa non comprometta le valutazioni di compatibilità territoriale e agricola.

L’articolo 9 introduce nella legge regionale il nuovo articolo 11 bis recante una clausola di coordinamento con la normativa statale ed europea, ribadendo il rispetto della normativa statale ed europea in materia energetica, ambientale e paesaggistica e specificando che le misure di tutela del suolo agricolo devono essere applicate secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione tra tecnologie. La norma è finalizzata a rafforzare la tenuta sistematica e costituzionale della disciplina regionale.

L’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”

Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, dopo le parole: “individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità” sono aggiunte le seguenti: “anche tenendo conto della esigenza di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata, nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili.”

2. Al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: “tutela dell’ambiente e del paesaggio” sono inserite le seguenti: “nonché del suolo agricolo secondo criteri di bilanciamento e proporzionalità”.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, dopo le parole: “non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale” sono aggiunte le seguenti: “garantendo la prevalenza funzionale dell’attività agricola secondo i criteri tecnici definiti dalla Giunta regionale”.

2. Alla lettera c) del medesimo comma, sono aggiunte alla fine le parole: “comprensiva della valutazione della reversibilità dell’intervento e degli effetti sulla produttività agricola nel medio periodo”.

Art. 3 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 3, comma 1, lettera C), numero 1 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “presuntiva non idoneità” sono inserite le parole: “rafforzata ai fini della valutazione istruttoria;”

b) al termine, dopo la parola “aziendale” è aggiunto il seguente periodo: “. La non idoneità può essere superata solo a seguito di istruttoria tecnica che dimostri la compatibilità dell’intervento con il mantenimento delle produzioni di qualità e della continuità agricola prevalente”.

2. Allo stesso articolo 3, comma 1, lettera C), della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 è aggiunto il seguente numero:

“4 bis) aree agricole di elevata qualità agronomica individuate sulla base della capacità d’uso dei suoli e della continuità produttiva, secondo criteri approvati dalla Giunta regionale”.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, dopo le parole “indicatori di cui all’articolo 3” sono inserite le seguenti: “secondo criteri di bilanciamento tra interesse alla produzione agricola e produzione di energia da fonti rinnovabili”.

2. Al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: “realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico” sono aggiunte le parole: “salvo motivata impossibilità tecnica o agronomica documentata”.

3. Alla stessa lettera a), al numero 2), le parole: “in deroga” sono sostituite dalle parole: “in alternativa, ove risulti tecnicamente e ambientalmente più compatibile.”

4. Al termine del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, dopo la lettera c), è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso gli interventi devono garantire la minimizzazione del consumo di suolo agricolo e la reversibilità delle opere”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, comma 1, dopo le parole: “aree agricole di pregio” sono aggiunte le seguenti parole: “tenendo conto anche degli indicatori di cui all’articolo 3 e dei criteri agronomici regionali relativi alla capacità d’uso dei suoli”.

Art. 6 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. Il comma 2, dell’articolo 6, della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può individuare, con proprio provvedimento motivato, aree di rispetto nelle quali l’installazione degli impianti è sottoposta a valutazione rafforzata di compatibilità ambientale e paesaggistica”

3. Al termine del comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: “I criteri devono essere applicati nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione tra tecnologie di produzione da fonti rinnovabili”.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. Alla lettera b) dell’articolo 7 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, dopo le parole “annate agrarie” è aggiunto il seguente periodo: “purché non ricompresi in sistemi agricoli di rilevante valore ambientale o paesaggistico individuati ai sensi dell’articolo 3”.

2. Al termine della lettera d) dello stesso articolo, dopo la parola “zona” sono aggiunte le parole: “nel rispetto delle eventuali prescrizioni paesaggistiche e ambientali e della compatibilità con le finalità di recupero dell’area”.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. All’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17, comma 1, dopo le parole “semplificazione dei procedimenti autorizzativi” vengono aggiunte le seguenti: “nel rispetto degli indicatori e dei criteri di cui alla presente legge”.

Art. 9 – Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 è inserito il seguente articolo 11 bis:

“Art. 11 bis – Clausola di coordinamento con normativa statale ed europea.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della normativa statale ed europea in materia energetica, ambientale e paesaggistica.

2. Le misure di tutela del suolo agricolo sono attuate secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione tra tecnologie.”.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

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