CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
Progetto di legge n.83
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Szumski e Lovat
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DIFFUSO, DEL TURISMO DI MEZZO E DELLE DESTINAZIONI TERRITORIALI EMERGENTI
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 maggio 2026.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DIFFUSO, DEL TURISMO DI MEZZO E DELLE DESTINAZIONI TERRITORIALI EMERGENTI
Relazione:
La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di promuovere un nuovo modello di sviluppo turistico per il Veneto, fondato sui principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in grado di valorizzare in maniera equilibrata l’intero territorio regionale e di rispondere alle criticità derivanti dalla concentrazione dei flussi turistici nelle principali destinazioni già fortemente antropizzate.
Negli ultimi anni il fenomeno dell’overtourism ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, in particolare nelle città d’arte e nei poli turistici maggiormente conosciuti. Con il termine “overtourism” si intende una pressione eccessiva dei flussi turistici su un territorio tale da compromettere la qualità della vita delle comunità residenti, l’equilibrio ambientale, la fruibilità dei servizi e la stessa esperienza del visitatore. Tale fenomeno comporta effetti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico, sulla mobilità urbana, sui costi abitativi e sulla sostenibilità complessiva delle destinazioni.
Questa proposta di legge intende pertanto favorire un modello di turismo diffuso, responsabile e destagionalizzato, capace di redistribuire i flussi verso il Veneto interno, i piccoli comuni e le aree meno conosciute ma ricche di valore storico, naturalistico e identitario. Per “turismo sostenibile” si intende un turismo che soddisfa i bisogni dei visitatori e delle comunità ospitanti senza compromettere le risorse ambientali, culturali e sociali per le generazioni future, promuovendo un utilizzo equilibrato del territorio e delle sue risorse.
Particolare attenzione viene rivolta ai piccoli comuni, che rappresentano un patrimonio diffuso di tradizioni, paesaggi, produzioni tipiche e cultura locale. Il rilancio turistico di questi territori costituisce non solo un’opportunità economica, ma anche uno strumento concreto di contrasto allo spopolamento, di sostegno alle attività locali e di mantenimento dei servizi essenziali. La valorizzazione dei borghi storici, delle aree rurali e montane e delle comunità locali contribuisce infatti a rafforzare l’identità territoriale e a costruire nuove economie legate all’accoglienza, all’artigianato e all’enogastronomia.
In tale prospettiva assume un ruolo centrale la promozione della mobilità lenta, intesa come modalità di spostamento sostenibile basata su percorsi ciclopedonali, cammini, ciclovie e itinerari naturalistici, che consentono una fruizione consapevole e rispettosa del territorio. Il turismo lento rappresenta una forma di viaggio orientata all’esperienza autentica, alla scoperta delle comunità locali e alla riduzione dell’impatto ambientale generato dai trasporti tradizionali. La rete regionale delle ciclovie e dei cammini costituisce pertanto un’infrastruttura strategica per collegare il Veneto interno alle principali direttrici turistiche, incentivando forme di turismo sostenibile e accessibile durante tutto l’anno.
La proposta valorizza inoltre le cosiddette “aree Unesco minori”, ossia quei siti riconosciuti dall’Unesco che, pur possedendo un elevato valore culturale e paesaggistico, risultano meno interessati dai grandi flussi turistici rispetto alle destinazioni principali. La promozione integrata di tali aree permette di ampliare l’offerta regionale, diversificare le esperienze di visita e alleggerire la pressione sulle città maggiormente congestionate.
Ulteriore obiettivo della legge è il rafforzamento delle politiche di marketing territoriale integrato. Con tale espressione si intende un insieme coordinato di strategie di promozione, comunicazione e valorizzazione che coinvolgono enti locali, operatori turistici, associazioni e comunità territoriali, al fine di costruire un’immagine unitaria e coerente del territorio regionale. Il marketing territoriale integrato consente di mettere in rete patrimonio culturale, paesaggio, produzioni tipiche, eventi, itinerari e servizi, favorendo la creazione di destinazioni diffuse e competitive.
La legge si propone dunque di sostenere una visione moderna del turismo veneto, capace di coniugare crescita economica, tutela ambientale e coesione sociale. Attraverso la promozione del Veneto interno, della mobilità lenta, dei cammini regionali, dei piccoli comuni e delle aree Unesco meno conosciute, la Regione intende costruire un sistema turistico più equilibrato, resiliente e sostenibile, orientato alla qualità dell’esperienza turistica e al benessere delle comunità residenti.
In questo quadro, il turismo non viene più considerato esclusivamente come fenomeno economico, ma come leva strategica di sviluppo territoriale, di valorizzazione culturale e di rigenerazione delle aree marginali, nel rispetto dell’identità e delle peculiarità dei territori veneti.
La presente proposta di legge interviene pertanto sulla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, al fine di introdurre gli strumenti e indirizzi innovativi per la promozione di un modello turistico maggiormente sostenibile, equilibrato e diffuso sul territorio regionale.
In particolare, l’articolo 1 riconosce il turismo diffuso, il turismo di mezzo e le destinazioni territoriali emergenti quali elementi strategici delle politiche turistiche regionali. La disposizione mira a favorire il riequilibrio dei flussi turistici, contrastando la concentrazione nelle principali località ad alta pressione turistica e valorizzando invece i territori meno conosciuti, i piccoli comuni e le aree interne del Veneto. Viene inoltre introdotta una definizione di “turismo di mezzo”, inteso come forma di fruizione territoriale che interessa aree intermedie tra le grandi destinazioni turistiche regionali, caratterizzate dalla presenza di attrattori diffusi, mobilità lenta, patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico. La norma promuove altresì la creazione di reti territoriali integrate tra enti locali, operatori economici e organizzazioni di gestione della destinazione (OGD), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo coordinato delle destinazioni emergenti.
L’articolo 2 rafforza gli strumenti regionali di analisi e programmazione attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il turismo, della Sezione regionale per il turismo diffuso e le destinazioni territoriali emergenti. La nuova struttura avrà il compito di monitorare i flussi turistici nei territori emergenti, analizzare l’impatto economico, sociale e territoriale del turismo diffuso e raccogliere dati relativi alla mobilità lenta e sostenibile. La sezione supporterà inoltre le OGD e gli enti locali nella pianificazione territoriale e predisporrà indicatori di sostenibilità e di distribuzione dei flussi turistici, al fine di favorire politiche regionali orientate al riequilibrio territoriale. È inoltre prevista la redazione di un rapporto annuale sul turismo diffuso in Veneto, quale strumento di valutazione e monitoraggio delle politiche attuate.
L’articolo 3 contiene infine la norma finanziaria, precisando che l’attuazione della legge avverrà mediante l’utilizzo delle risorse già previste nell’ambito delle politiche regionali dedicate al turismo e all’innovazione territoriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DIFFUSO, DEL TURISMO DI MEZZO E DELLE DESTINAZIONI TERRITORIALI EMERGENTI
Art. 1 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:
“2 bis. La Regione riconosce e promuove il turismo diffuso, il turismo di mezzo e le destinazioni territoriali emergenti quali strumenti strategici per il riequilibrio sostenibile dei flussi turistici regionali, la valorizzazione dei territori a minore densità turistica e il sostegno alle economie locali. Per turismo di mezzo si intendono le forme di fruizione territoriale che interessano ambiti intermedi tra le principali polarità turistiche regionali, caratterizzati da attrattori diffusi, identità territoriali omogenee, mobilità lenta, patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. La Regione favorisce la creazione di reti territoriali integrate tra comuni, operatori economici, enti locali e organizzazioni di gestione della destinazione (OGD), finalizzate allo sviluppo delle destinazioni territoriali emergenti.”.
Art. 2 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il turismo è istituita la Sezione regionale per il turismo diffuso e le destinazioni territoriali emergenti. La sezione svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dei flussi turistici nei territori emergenti;
b) analisi dell’impatto territoriale, economico e sociale del turismo diffuso;
c) raccolta e integrazione di dati relativi alla mobilità turistica lenta e sostenibile;
d) supporto alle OGD e agli enti locali nella programmazione territoriale;
e) elaborazione di indicatori regionali di sostenibilità e distribuzione territoriale dei flussi;
f) predisposizione di un rapporto annuale sul turismo diffuso in Veneto.
1 ter. La Sezione regionale per il turismo diffuso opera in raccordo con il SIRT di cui all’articolo 13.
1 quater. La Giunta regionale definisce modalità operative, strumenti digitali e criteri di raccolta dati finalizzati al monitoraggio delle destinazioni territoriali emergenti e presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione contenente lo stato di sviluppo delle destinazioni emergenti, l’andamento dei flussi turistici nei territori interessati, gli indicatori di sostenibilità territoriale ed i risultati delle politiche di riequilibrio turistico regionale.”.
Art. 3 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse allocate nelle missioni e programmi già destinati alle politiche regionali del turismo e dell’innovazione territoriale.
Riccardo Szumski
Davide Lovat





