CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
Progetto di legge n.90
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA, DEL DECORO URBANO E DELLE COMUNITA’ RESPONSABILI
Presentato alla Presidenza del Consiglio l’11 giugno 2026.
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA, DEL DECORO URBANO E DELLE COMUNITA’ RESPONSABILI
Relazione:
La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che la qualità della vita delle comunità locali, la vivibilità degli spazi urbani, il decoro delle città e la coesione sociale costituiscono elementi fondamentali per il benessere collettivo e per lo sviluppo armonico del territorio regionale.
In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti sociali, economici e demografici, risulta sempre più importante valorizzare il contributo che cittadini, associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche ed amministrazioni locali possono offrire nella costruzione di comunità più coese, responsabili e partecipi.
L’esperienza maturata negli ultimi anni in numerosi comuni veneti e italiani ha dimostrato come la partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni, alla valorizzazione degli spazi pubblici, alla promozione della legalità e al rafforzamento delle relazioni di vicinato rappresenti uno strumento efficace per accrescere il senso di appartenenza alla comunità, prevenire situazioni di degrado urbano e favorire una maggiore integrazione sociale.
La proposta di legge si inserisce nel quadro delineato dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.”, che ha introdotto il concetto di sicurezza urbana integrata, intesa non esclusivamente come attività di prevenzione e repressione dei reati, ma come insieme di politiche pubbliche volte a migliorare la vivibilità delle città, la qualità degli spazi pubblici, la coesione sociale e il rispetto della legalità. Parallelamente, il progetto normativo trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, che riconosce e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale.
L’iniziativa è diretta conseguenza dell’ordine del giorno n.144 approvato dal Consiglio regionale durante la discussione sul PDL 45 (Bilancio di previsione 2026-28).
La proposta si pone pertanto l’obiettivo di promuovere forme organizzate di cittadinanza attiva e responsabilità civica, sostenendo iniziative che contribuiscano al miglioramento del territorio e della qualità della vita delle comunità locali, nel pieno rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
A tal fine il testo disciplina strumenti di collaborazione tra istituzioni e società civile, sostiene progetti di cittadinanza attiva e decoro urbano, istituisce un Registro regionale delle comunità responsabili, promuove percorsi formativi e valorizza le cosiddette “passeggiate civiche” quali strumenti di partecipazione e presidio sociale non operativo del territorio.
Particolare attenzione è stata posta al rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto 8 agosto 2019, n. 34 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”. La presente proposta, infatti, esclude espressamente qualsiasi attribuzione ai cittadini di funzioni riconducibili all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, evitando ogni possibile sovrapposizione con le competenze statali e circoscrivendo le attività dei soggetti coinvolti alla promozione della partecipazione civica, della socialità, della legalità, del decoro urbano e della coesione sociale.
La legge intende quindi fornire agli enti locali e alle comunità territoriali uno strumento moderno e costituzionalmente coerente per valorizzare le energie presenti sul territorio, rafforzare il senso civico e favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella cura dell’interesse generale.
Nello specifico, l’articolo 1 individua le finalità generali della legge, riconoscendo il ruolo della Regione nella promozione della partecipazione civica, della convivenza civile, della legalità, del decoro urbano e della coesione sociale. Viene inoltre richiamato il quadro normativo nazionale rappresentato dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 in materia di sicurezza urbana integrata e il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
L’articolo 2 promuove la collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, enti del Terzo settore, associazioni e cittadini per il perseguimento delle finalità della legge. Viene altresì previsto il coordinamento con gli strumenti di programmazione e cooperazione previsti dalla normativa statale in materia di sicurezza urbana.
L’articolo 3 introduce le definizioni dei principali istituti disciplinati dalla legge, individuando le comunità responsabili di vicinato, le passeggiate civiche e i progetti di cittadinanza attiva e decoro urbano. Viene inoltre precisato che le attività disciplinate perseguono esclusivamente finalità di interesse generale e di partecipazione civica.
L’articolo 4 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire programmi e iniziative finalizzati alla diffusione delle esperienze di cittadinanza attiva, alla promozione della legalità, alla valorizzazione delle buone pratiche territoriali e al sostegno di attività di studio, ricerca e divulgazione.
L’articolo 5 individua gli strumenti operativi attraverso i quali la Regione può dare attuazione agli obiettivi della legge, prevedendo tavoli di confronto, contributi agli enti locali, campagne informative e percorsi formativi. Sono inoltre individuate le tipologie di spese ammissibili a finanziamento.
L’articolo 6 rappresenta una delle principali garanzie di conformità costituzionale della proposta. Viene infatti stabilito che le attività disciplinate dalla legge non costituiscono esercizio di funzioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica e sono espressamente escluse attività quali l’accertamento di illeciti, l’identificazione di persone, la raccolta di informazioni personali, il supporto operativo alle forze di polizia e ogni forma di intervento diretto nei confronti delle persone.
L’articolo 7 istituisce presso la Giunta regionale il Registro regionale delle comunità responsabili e dei progetti di cittadinanza attiva, individuando i soggetti che possono richiederne l’iscrizione e favorendo la creazione di una rete regionale di esperienze e buone pratiche.
L’articolo 8 disciplina la concessione di contributi regionali ai comuni per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con le finalità della legge, con particolare riferimento alla cittadinanza attiva, all’inclusione sociale, all’educazione alla legalità, alla valorizzazione degli spazi pubblici e alle passeggiate civiche.
L’articolo 9 riconosce e promuove le passeggiate civiche come strumento di partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle comunità locali. Vengono individuate le finalità delle iniziative e viene espressamente esclusa qualsiasi funzione di controllo, vigilanza o sostituzione delle attività proprie delle forze di polizia.
L’articolo 10 promuove la partecipazione degli enti locali ai Patti per la sicurezza urbana previsti dalla normativa statale e sostiene iniziative volte a migliorare il decoro urbano, la legalità, la mediazione sociale, la partecipazione civica e la coesione delle comunità locali, senza attribuire funzioni di sicurezza pubblica ai soggetti aderenti.
L’articolo 11 prevede la promozione di percorsi formativi rivolti ai soggetti iscritti al Registro regionale, con particolare riferimento alla cittadinanza attiva, alla cultura della legalità, alla mediazione dei conflitti, alla protezione civile, al primo soccorso e alla tutela del patrimonio pubblico e ambientale.
L’articolo 12 disciplina le attività di monitoraggio delle iniziative finanziate ai sensi della legge, prevedendo la raccolta e l’analisi di dati relativi ai progetti realizzati, ai soggetti coinvolti, alle risorse impiegate e ai risultati ottenuti in termini di partecipazione civica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
L’articolo 13 introduce un meccanismo di verifica periodica dell’attuazione della legge, prevedendo la trasmissione annuale al Consiglio regionale di una relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
L’articolo 14 garantisce la conformità della legge al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, richiamando espressamente l’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2020. Viene inoltre esclusa qualsiasi interpretazione che possa attribuire a cittadini, associazioni o enti locali funzioni riconducibili all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
L’articolo 15 individua la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge, quantificando gli oneri per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 e indicando le corrispondenti variazioni compensative all’interno del bilancio regionale, nel rispetto dei principi di equilibrio e sostenibilità della finanza pubblica.
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA, DEL DECORO URBANO E DELLE COMUNITA’ RESPONSABILI
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche sociali, promozione della legalità, governo del territorio, rigenerazione urbana, cittadinanza attiva e sostegno alle comunità locali, promuove iniziative finalizzate:
a) al miglioramento della qualità della vita e della vivibilità urbana;
b) alla promozione della convivenza civile e del rispetto della legalità;
c) alla prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e marginalità sociale;
d) al rafforzamento della coesione sociale e dei rapporti di buon vicinato;
e) alla valorizzazione della partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni;
f) alla promozione del senso di appartenenza alle comunità locali e della responsabilità condivisa verso gli spazi pubblici.
2. La presente legge attua i principi della sicurezza urbana integrata di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.”, e il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
Art. 2 – Collaborazione istituzionale.
1. La Regione promuove forme di collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, enti del Terzo settore, associazioni e cittadini per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
2. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono orientate alla promozione della partecipazione civica, della coesione sociale, della cura dei beni comuni e del miglioramento della vivibilità urbana.
3. La Regione favorisce l’integrazione delle politiche regionali e locali con gli strumenti previsti dal decreto-legge n. 14 del 2017 e dai Patti per la sicurezza urbana promossi dalle competenti autorità statali.
Art. 3 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) comunità responsabili di vicinato: forme spontanee e volontarie di collaborazione civica tra cittadini finalizzate a promuovere relazioni sociali, solidarietà, attenzione ai bisogni della comunità e cura degli spazi comuni;
b) passeggiate civiche: iniziative volontarie promosse da cittadini, associazioni, enti del Terzo settore o amministrazioni comunali finalizzate alla conoscenza del territorio, alla promozione della convivenza civile, alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla segnalazione agli enti competenti di situazioni di degrado o criticità urbane;
c) progetti di cittadinanza attiva e decoro urbano: iniziative promosse dagli enti locali volte al miglioramento della qualità degli spazi pubblici, della coesione sociale e della partecipazione della comunità locale.
2. Le attività disciplinate dalla presente legge favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita delle comunità locali e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per finalità di interesse generale.
Art. 4 – Programmi regionali di promozione.
1. La Giunta regionale definisce programmi di intervento finalizzati a:
a) diffondere la conoscenza delle esperienze di cittadinanza attiva;
b) sostenere attività di ricerca, studio, documentazione e divulgazione;
c) promuovere iniziative di educazione alla legalità, alla convivenza civile e alla cura dei beni comuni;
d) favorire progetti sperimentali realizzati dagli enti locali, dalle scuole e dagli enti del Terzo settore;
e) valorizzare le esperienze di partecipazione civica e responsabilità sociale presenti nel territorio regionale.
Art. 5 – Iniziative attuative.
1. Per l’attuazione delle finalità della presente legge la Giunta regionale può:
a) promuovere tavoli di confronto con enti locali, associazioni ed enti del Terzo settore;
b) concedere contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della presente legge;
c) sostenere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
d) sostenere attività formative nelle scuole e nei contesti educativi.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) attività formative;
b) iniziative informative;
c) materiali didattici e divulgativi;
d) attività di animazione territoriale e coinvolgimento della cittadinanza;
e) progetti di valorizzazione degli spazi pubblici.
Art. 6 – Limiti delle attività.
1. Le attività disciplinate dalla presente legge non costituiscono esercizio di funzioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica.
2. È escluso in ogni caso lo svolgimento di attività di:
a) accertamento di illeciti;
b) identificazione di persone;
c) raccolta di informazioni personali;
d) supporto operativo alle forze di polizia;
e) intervento diretto nei confronti di persone.
3. Le attività dei cittadini si limitano alla partecipazione civica, alla promozione della socialità, alla cura della comunità e alla segnalazione agli enti competenti di situazioni concernenti il decoro urbano, la manutenzione degli spazi pubblici o altre criticità di interesse collettivo.
Art. 7 – Registro regionale delle comunità responsabili.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale delle comunità responsabili e dei progetti di cittadinanza attiva.
2. Possono iscriversi:
a) associazioni senza scopo di lucro;
b) enti del Terzo settore;
c) gruppi civici promossi dai comuni;
d) fondazioni e organizzazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge.
Art. 8 – Sostegno ai Comuni.
1. La Regione concede contributi ai comuni per:
a) progetti di cittadinanza attiva;
b) iniziative di educazione alla legalità;
c) attività di inclusione sociale;
d) programmi di animazione territoriale;
e) interventi di recupero e valorizzazione degli spazi pubblici;
f) passeggiate civiche;
g) iniziative di promozione della responsabilità civica.
Art. 9 – Passeggiate civiche.
1. La Regione riconosce e promuove le passeggiate civiche quale strumento di partecipazione dei cittadini alla vita delle comunità locali.
2. Le passeggiate civiche perseguono finalità di:
a) rafforzamento della coesione sociale;
b) promozione del senso di appartenenza ai luoghi;
c) segnalazione agli enti competenti di situazioni di degrado urbano;
d) miglioramento della vivibilità e della fruibilità degli spazi pubblici;
e) promozione della cultura della legalità e del rispetto dei beni comuni.
3. Le passeggiate civiche non comportano compiti di controllo, vigilanza o intervento diretto e non possono sostituire o integrare le attività delle forze di polizia.
Art. 10 – Patti territoriali per la sicurezza urbana integrata.
1. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali ai patti per la sicurezza urbana previsti dalla normativa statale.
2. Nell’ambito dei patti possono essere sostenute iniziative volte a:
a) migliorare il decoro urbano;
b) promuovere la legalità;
c) favorire la partecipazione civica;
d) sostenere percorsi di mediazione sociale;
e) rafforzare la coesione delle comunità locali.
3. La partecipazione ai patti non comporta attribuzione di funzioni di sicurezza pubblica ai soggetti aderenti.
Art. 11 – Formazione.
1. La Regione promuove percorsi formativi rivolti ai soggetti iscritti al Registro regionale.
2. I percorsi riguardano:
a) cittadinanza attiva;
b) cultura della legalità;
c) mediazione dei conflitti;
d) protezione civile;
e) primo soccorso;
f) tutela del patrimonio pubblico e ambientale.
Art. 12 – Monitoraggio e valutazione.
1. La Giunta regionale promuove la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle iniziative finanziate ai sensi della presente legge.
2. I dati raccolti riguardano esclusivamente:
a) numero dei progetti;
b) soggetti coinvolti;
c) risorse impiegate;
d) risultati conseguiti in termini di partecipazione civica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
Art. 13 – Relazione al Consiglio regionale per la valutazione sullo stato di attuazione.
1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle iniziative attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure ammesse a finanziamento ed attuate.
Art. 14 – Clausola di salvaguardia costituzionale.
1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2020.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata nel senso di attribuire ai cittadini, alle associazioni o agli enti locali funzioni riconducibili all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Art. 15 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
Riccardo Szumski
Davide Lovat





