Gioco d’azzardo patologico: proposta di legge su prevenzione, online e minori

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA
Progetto di legge n.88

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 38, “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 giugno 2026.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 38, “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

Relazione:

La presente proposta di legge regionale interviene sulla legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare il quadro normativo regionale alla luce delle profonde trasformazioni che hanno interessato il fenomeno del gioco d’azzardo negli ultimi anni.

La legge regionale 38/2019 ha rappresentato un importante strumento di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo patologico (GAP), ponendo al centro della disciplina la tutela della salute pubblica, la prevenzione delle dipendenze e la salvaguardia delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, il contesto tecnologico, sociale ed economico entro cui il fenomeno si sviluppa è oggi radicalmente mutato rispetto al momento dell’adozione della normativa vigente.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescente diffusione del gioco pubblico a distanza e del gioco tramite dispositivi mobili, fenomeni che hanno modificato profondamente le modalità di accesso e fruizione del gioco d’azzardo. La diffusione capillare degli smartphone, delle piattaforme digitali e delle applicazioni online ha reso il gioco permanentemente accessibile, eliminando di fatto i limiti spaziali e temporali che caratterizzavano il gioco tradizionale. L’accessibilità continua, l’immediatezza delle giocate, la rapidità dei cicli di vincita e perdita, l’utilizzo di meccanismi progettati per incentivare la permanenza online e la ripetizione delle puntate, nonché l’esposizione costante a notifiche e messaggi promozionali, costituiscono oggi fattori di particolare rischio sotto il profilo dello sviluppo di comportamenti compulsivi.

Parallelamente, i dati provenienti dai servizi territoriali per le dipendenze e dagli osservatori sul fenomeno evidenziano segnali di crescente preoccupazione: aumento delle richieste di trattamento, coinvolgimento di soggetti sempre più giovani, aggravamento delle conseguenze economiche e relazionali per le famiglie, maggiore esposizione dei minori ai contenuti legati al gioco online. Tali elementi impongono un rafforzamento delle misure di prevenzione e regolazione, anche attraverso strumenti innovativi coerenti con la nuova dimensione digitale del fenomeno.

La proposta di legge si muove pertanto lungo alcune direttrici fondamentali. In primo luogo, essa amplia gli obiettivi della normativa regionale introducendo specifici riferimenti alla prevenzione del gioco tramite strumenti digitali e mobili, alla tutela rafforzata dei minori e dei giovani adulti e al contrasto dei meccanismi di gioco ad alta intensità e ripetitività. In secondo luogo, vengono introdotte misure volte a limitare l’accessibilità complessiva al gioco, sia mediante l’inasprimento delle distanze dai luoghi sensibili e delle limitazioni orarie, sia attraverso specifici interventi rivolti al gioco online e ai dispositivi digitali.

La proposta valorizza inoltre il ruolo della prevenzione e dell’educazione, prevedendo programmi informativi nelle scuole e campagne di sensibilizzazione sui rischi del gioco pubblico a distanza. Viene altresì rafforzato il sistema di controllo e monitoraggio mediante strumenti di rilevazione del fenomeno online, sistemi di allerta precoce e un incremento del regime sanzionatorio per le violazioni più gravi.

L’intervento normativo si colloca nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute, prevenzione delle dipendenze e politiche sociali, nonché in coerenza con il quadro normativo statale recentemente aggiornato dal decreto legislativo 25 aprile 2024, n. 41 “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, con particolare riferimento ai giochi a distanza.

Nello specifico, l’articolo 1 modifica l’articolo 1 della legge regionale 38/2019, ampliando le finalità della normativa regionale. In particolare, vengono introdotti specifici obiettivi concernenti la prevenzione e il contenimento del gioco d’azzardo tramite strumenti digitali e mobili, la tutela rafforzata dei minori e dei giovani adulti e il contrasto ai meccanismi di gioco caratterizzati da elevata intensità e ripetitività. La disposizione introduce inoltre un nuovo comma volto a riconoscere espressamente il ruolo delle tecnologie digitali e delle piattaforme online nella diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo, impegnando la Regione a promuovere iniziative finalizzate a limitarne l’impatto sociale e sanitario, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

L’articolo 2 integra le definizioni contenute nella legge regionale 38/2019 introducendo le nozioni di “gioco pubblico a distanza” o “gioco pubblico online”, mediante rinvio al decreto legislativo 41/2024, e di “meccanismi di gioco ad alta intensità”. L’intervento consente di adeguare il lessico normativo regionale all’evoluzione della disciplina statale e di definire con maggiore precisione le modalità di gioco caratterizzate da elevata frequenza e continuità delle giocate, considerate maggiormente idonee a favorire comportamenti compulsivi.

L’articolo 3 interviene sull’articolo 4 della legge regionale 38/2019, concernente le funzioni della Regione in materia di prevenzione del gioco patologico. In particolare, viene previsto che le applicazioni informative regionali per smartphone e tablet siano dotate di funzionalità di auto-limitazione, autoesclusione e monitoraggio dei comportamenti di gioco, al fine di favorire strumenti di prevenzione e controllo individuale. La disposizione introduce inoltre nuove competenze regionali relative alla promozione di campagne informative sui rischi del gioco online, allo sviluppo di sistemi di allerta precoce basati sull’analisi dei comportamenti di gioco e alla promozione di accordi con operatori di telecomunicazioni e piattaforme digitali finalizzati alla limitazione dell’accesso ai siti di gioco, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale vigente.

L’articolo 4 introduce il nuovo articolo 4 bis nella legge regionale 38/2019 dedicato all’educazione e alla prevenzione. La disposizione prevede che la Regione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, promuova programmi educativi rivolti agli studenti sui rischi connessi al gioco d’azzardo, con particolare riferimento al gioco online e all’utilizzo dei dispositivi personali. L’obiettivo è quello di sviluppare maggiore consapevolezza nei giovani rispetto ai meccanismi di dipendenza e ai rischi derivanti dall’accessibilità continua alle piattaforme di gioco.

L’articolo 5 modifica l’articolo 7 della legge regionale 38/2019 relativo alle distanze minime dai luoghi sensibili. La proposta innalza da quattrocento a seicento metri la distanza minima per l’installazione di apparecchi e sale da gioco rispetto ai luoghi sensibili individuati dalla normativa vigente. Per gli istituti scolastici e i centri giovanili viene inoltre introdotta una distanza rafforzata pari a ottocento metri, in considerazione della particolare esigenza di tutela dei minori e dei giovani. La disposizione stabilisce altresì un limite temporale alle deroghe previste dalla normativa vigente, prevedendone la cessazione entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica, al fine di evitare il consolidamento indefinito di situazioni derogatorie.

L’articolo 6 modifica l’articolo 8 della legge regionale 38/2019 in materia di limitazioni orarie all’esercizio del gioco. La disposizione prevede che i provvedimenti comunali debbano stabilire fasce di interruzione del gioco non inferiori a dodici ore giornaliere complessive e continuative. Vengono inoltre individuate specifiche fasce orarie durante le quali l’esercizio del gioco è vietato in ogni caso, ferma restando la possibilità per i Comuni di adottare misure più restrittive. L’intervento è finalizzato a ridurre l’esposizione continuativa al gioco e a limitare le situazioni maggiormente correlate ai comportamenti compulsivi.

L’articolo 7 introduce il nuovo articolo 8 bis nella legge regionale 38/2019, recante limitazioni specifiche al gioco pubblico online. La disposizione vieta l’accesso a siti e piattaforme di gioco tramite reti Wi-Fi pubbliche regionali e comunali, nonché l’installazione di applicazioni di gioco d’azzardo sui dispositivi messi a disposizione del pubblico. Viene inoltre vietata qualsiasi forma di promozione del gioco mediante notifiche push, messaggi o pubblicità geolocalizzata, considerati strumenti particolarmente invasivi e idonei a incentivare comportamenti compulsivi. La Regione è infine autorizzata a promuovere accordi con fornitori di servizi digitali finalizzati all’attivazione di sistemi di blocco volontario e parental control.

L’articolo 8 modifica l’articolo 9 della legge regionale 38/2019 introducendo nuovi obblighi per i gestori. In particolare, nel rispetto della normativa statale vigente, i gestori sono tenuti ad adottare sistemi di identificazione dei giocatori compulsivi e strumenti di limitazione della spesa e del tempo di gioco. La disposizione vieta inoltre l’utilizzo di meccanismi che favoriscano il gioco continuativo senza pause automatiche, nonché l’impiego di effetti sonori, visivi o altre modalità suscettibili di indurre o aggravare comportamenti compulsivi. L’intervento mira a contrastare le tecniche di progettazione del gioco maggiormente idonee a determinare dipendenza.

L’articolo 9 introduce una misura premiale di natura fiscale mediante modifica dell’articolo 12 della legge regionale 38/2019. A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2026, viene prevista una riduzione dell’aliquota IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) per gli esercizi che attestino l’assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La disposizione intende incentivare la progressiva riduzione della presenza di apparecchi da gioco negli esercizi commerciali attraverso strumenti di natura economica e fiscale.

L’articolo 10 introduce il nuovo articolo 15 bis nella legge regionale 38/2019, istituendo un sistema regionale di monitoraggio del gioco pubblico online. La disposizione prevede la realizzazione di strumenti informatici di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, mediante connessione con le applicazioni in uso, al fine di acquisire dati utili alla prevenzione e alla programmazione degli interventi regionali. È inoltre previsto l’obbligo per la Giunta regionale di trasmettere al Consiglio una relazione semestrale sull’andamento del fenomeno.

L’articolo 11 rafforza il sistema sanzionatorio previsto dalla legge regionale 38/2019. In particolare, vengono aumentati gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alle distanze dai luoghi sensibili e ad altre disposizioni della legge. Sono altresì estese le sanzioni alle violazioni concernenti le limitazioni al gioco online introdotte dalla presente proposta normativa. La disposizione introduce inoltre la revoca dell’autorizzazione in caso di reiterate violazioni gravi accertate nell’arco di un biennio, rafforzando l’efficacia deterrente del sistema dei controlli.

L’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquisti efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

L’articolo 13 reca la norma finanziaria. La disposizione individua le risorse necessarie all’attuazione degli interventi previsti dalla proposta di legge, quantificando gli oneri derivanti dalle attività di prevenzione, monitoraggio e informazione e individuando la relativa copertura finanziaria nel Fondo per le dipendenze patologiche. Vengono inoltre disciplinate le modalità di copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’aliquota IRAP prevista per gli esercizi privi di apparecchi da gioco, autorizzando la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019, n. 38, “NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”

Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, sono aggiunte le seguenti:

“e bis) prevenzione e contenimento del gioco d’azzardo tramite strumenti digitali e mobili;

e ter) tutela rafforzata dei minori e dei giovani adulti;

e quater) contrasto ai meccanismi di gioco ad alta intensità e ripetitività.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 è inserito il seguente:

“3 bis La Regione promuove iniziative volte a limitare il crescente impatto delle tecnologie digitali, delle piattaforme online e dei dispositivi mobili nella diffusione del gioco d’azzardo, caratterizzato da accessibilità continua, immediatezza e maggiore rischio di sviluppo di comportamenti compulsivi, in particolare tra i minori e i giovani.”.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, sono aggiunte le seguenti:

“c bis) “gioco pubblico a distanza” ovvero “gioco pubblico online”: le tipologie di gioco come definite dal decreto legislativo 25 aprile 2024, n. 41 “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”;

c-ter) “meccanismi di gioco ad alta intensità”: sistemi che consentono giocate rapide, ripetute e continuative senza pause significative.”.

Art. 3 – Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. All’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, dopo le parole: “applicazione per smartphone e tablet”, sono aggiunte le seguenti: “dotata di funzionalità di auto-limitazione, auto-esclusione e monitoraggio dei comportamenti di gioco”.

2. Dopo la lettera m), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, sono aggiunte le seguenti:

“m bis) promozione di campagne informative obbligatorie sui rischi del gioco pubblico a distanza ovvero del gioco pubblico on line;

m ter) sviluppo di sistemi di allerta precoce basati sull’analisi dei comportamenti di gioco ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 41/2024;

m quater) promozione di accordi con operatori di telecomunicazioni e piattaforme digitali finalizzati alla limitazione dell’accesso ai siti di gioco ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 41/2024.”.

Art. 4 – Aggiunta dell’articolo 4 bis alla legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis – Educazione e prevenzione.

1. La Regione promuove, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, programmi di educazione sui rischi del gioco d’azzardo, con particolare riferimento al gioco pubblico a distanza ovvero del gioco pubblico on line.

2. I programmi di cui al comma 1 del presente articolo evidenziano i rischi connessi all’accesso continuo al gioco tramite dispositivi personali.”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. All’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, le parole: “quattrocento metri” sono sostituite dalle seguenti: “seicento metri”.

2. Al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli istituti scolastici e i centri giovanili la distanza minima è elevata a ottocento metri.”.

3. Dopo il comma 6, dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è aggiunto il seguente:

“6 bis Le disposizioni derogatorie di cui al comma 6 cessano di avere efficacia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente disposizione.”.

Art. 6 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è inserito il seguente:

“1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce fasce orarie di interruzione del gioco non inferiori a dodici ore giornaliere complessive e continuative.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è aggiunto il seguente:

“2 bis. È in ogni caso vietato l’esercizio del gioco nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 7:00 alle ore 11:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00. Resta salva la facoltà dei Comuni di stabilire limiti più restrittivi.”.

Art. 7 – Aggiunta dell’articolo 8-bis alla legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis – Limitazioni al gioco pubblico a distanza ovvero del gioco pubblico online.

1. È vietato l’accesso a siti e piattaforme di gioco d’azzardo tramite reti Wi-Fi pubbliche regionali e comunali.

2. È vietata l’installazione o la disponibilità di applicazioni di gioco d’azzardo su dispositivi messi a disposizione del pubblico.

3. È vietata qualsiasi forma di promozione del gioco d’azzardo tramite notifiche push, messaggi o pubblicità geolocalizzata.

4. La Regione promuove accordi con fornitori di servizi digitali per l’attivazione di sistemi di blocco volontario e parental control.”.

Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Nel rispetto e ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 41/2024 “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”0, i gestori sono tenuti ad adottare sistemi di identificazione di giocatori compulsivi e strumenti di limitazione della spesa e del tempo di gioco.

2 ter. È vietata l’adozione di meccanismi che favoriscano il gioco continuativo senza interruzioni automatiche.

2 quater. È vietato l’utilizzo di effetti sonori, visivi o altre modalità idonee a far sorgere, mantenere od aggravare comportamenti compulsivi.”.

Art. 9 – Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è aggiunto il seguente:

“1 bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 446/1997 è rideterminata in diminuzione di due punti percentuali per gli esercizi che attestino l’assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di attestazione e verifica dei requisiti per l’accesso al beneficio.”.

Art. 10 – Aggiunta dell’articolo 11-bis alla legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.

1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è aggiunto il seguente:

“Art. 15 bis – Monitoraggio del fenomeno.

1. È istituito un sistema regionale di monitoraggio del gioco pubblico a distanza ovvero del gioco pubblico online, mediante apposito software da connettere in rete con le applicazioni in uso.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione semestrale.”.

Art. 11 – Sanzioni.

1. All’articolo 14, comma 2, lettera a, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, le parole: “da euro 2.000,00 a euro 6.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 4.000,00 a euro 12.000,00”.

2. All’articolo 14, comma 2, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, la lettera b è sostituita dalla seguente:

“b) il mancato rispetto delle limitazioni all’orario e delle fasce orarie dell’esercizio del gioco, di cui all’articolo 8, e delle limitazioni al gioco pubblico a distanza ovvero del gioco pubblico online, di cui all’articolo 8 bis, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;”

3. All’articolo 14, comma 2, lettera c, della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, le parole: “da euro 2.000,00 a euro 6.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 4.000,00 a euro 12.000,00”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, è aggiunto il seguente:

“5 bis. In caso di due violazioni gravi, accertate nell’arco di un biennio, delle disposizioni previste dal comma 2, il comune dispone la revoca dell’autorizzazione.”.

Art. 12 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 13 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3, 4, 7, 9 e 10, quantificati in complessivi euro 300.000,00 per l’esercizio 2026, si provvede con le risorse del Fondo per le dipendenze patologiche, che ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha sostituito e abrogato il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, già allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 1 bis, quantificate in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027, 2028 e 2029, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2027-2029 della Regione del Veneto, nonché mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa relative a interventi non obbligatori iscritti nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

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