CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
MOZIONE n.184
INIZIATIVE PER LA RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE AREE DEL DELTA DEL PO E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E DELLE DISCIPLINE REGIONALI DEL VENETO E DELL’EMILIA-ROMAGNA
presentata il 23 settembre 2026 dai consiglieri Szumski e Lovat
Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
– il delta del Po costituisce un territorio di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, storico, culturale ed economico;
– il territorio interessato dalla dinamica del fiume Po e dalla sua evoluzione storica presenta caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, ambientali e socioeconomiche differenziate e comprende il delta attivo, sistemi deltizi storici e aree riconducibili a paleo-delta;
– la Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), ha istituito il Parco regionale del delta del Po, articolato in sei stazioni territoriali, e prevede tuttora all’articolo 1, comma 2, che la regione operi, mediante apposita intesa con la Regione del Veneto e il ministero competente, per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po;
– la medesima legge regionale, all’articolo 3, prevede che il piano territoriale regionale individui, all’interno del territorio dell’Emilia-Romagna, i territori da destinare a parco interregionale recependo le intese con la Regione del Veneto e il ministero competente;
– la Regione del Veneto, con la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (Norme per l’istituzione del Parco regionale del delta del Po), ha istituito il Parco naturale regionale del delta del Po, comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Adria, Loreo, Corbola e Papozze;
– la medesima legge regionale, all’articolo 2, fa espresso riferimento ai valori e alle comunità del delta del Po rodigino e, all’articolo 3, prevede tuttora che la Regione del Veneto promuova, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, l’istituzione dell’Ente parco interregionale delta del Po;
– la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 1, comma 1112, ha introdotto il comma 2 bis nell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), prevedendo l’istituzione, d’intesa con le regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, del Parco del delta del Po, comprendente le aree dei due parchi regionali istituiti dalle rispettive leggi regionali;
– la medesima disposizione stabilisce espressamente che il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione del Parco del delta del Po;
CONSIDERATO CHE:
– a distanza di molti anni dall’adozione delle rispettive discipline regionali e dalla successiva previsione normativa statale del 2017, non risulta realizzato il nuovo Parco del delta del Po previsto dall’articolo 34, comma 2 bis, della legge 394/1991;
– le attuali discipline regionali continuano tuttavia a contenere disposizioni che prefigurano la costituzione di un organismo parco interregionale, mentre la disciplina statale del 2017 ha introdotto una specifica procedura per l’istituzione del Parco del delta del Po, subordinandola al raggiungimento dell’intesa con entrambe le regioni;
– il quadro normativo presenta pertanto una stratificazione di disposizioni regionali e statali adottate in momenti differenti, che rende opportuno un riesame complessivo dell’assetto istituzionale;
– il Parco regionale del delta del Po dell’Emilia-Romagna comprende sei distinte stazioni, estese dalle aree di Volano-Mesola-Goro fino a quelle di Campotto di Argenta e comprendenti, tra l’altro, le Valli di Comacchio, la pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna, la pineta di Classe e la salina di Cervia;
– tale articolazione rappresenta un patrimonio ambientale, storico e paesaggistico di straordinario rilievo e riflette la complessa e secolare evoluzione del territorio deltizio e costiero, anche in relazione alle trasformazioni storiche del corso del Po;
– proprio alla luce di tale articolazione, appare opportuno avviare, in uno spirito di leale collaborazione e nel pieno rispetto delle competenze e delle peculiarità territoriali della Regione Emilia-Romagna, una riflessione sulla denominazione e sulla qualificazione del parco, affinché esse possano risultare maggiormente coerenti con la sua effettiva realtà storica e con il patrimonio territoriale che esso oggi tutela, distinguendo tale dimensione storico-paesaggistica dalla configurazione geomorfologica e fluviale attuale del delta del Po, il cui corso attivo e la cui foce risultano oggi integralmente ricompresi nel territorio della Regione del Veneto;
– in tale prospettiva, appare meritevole di valutazione una denominazione che valorizzi più esplicitamente la natura storica e territoriale delle aree tutelate, evitando possibili sovrapposizioni tra le realtà storiche del Parco regionale dell’Emilia-Romagna e la realtà fisica dell’attuale delta attivo del Po;
RITENUTO CHE:
– la tutela ambientale e paesaggistica del delta del Po debba essere mantenuta e rafforzata, ma debba essere accompagnata da un assetto istituzionale coerente con l’effettiva conformazione territoriale, con le esigenze delle comunità locali e con l’evoluzione della normativa nazionale ed europea;
– sia necessario distinguere l’esigenza di una cooperazione interregionale sulle politiche ambientali e territoriali dalla necessità di istituire necessariamente un nuovo ente parco interregionale;
– sia pertanto opportuno sottoporre a verifica l’attualità delle disposizioni contenute nelle leggi regionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna;
impegna la Giunta regionale
1) a promuovere con la Regione Emilia-Romagna un confronto istituzionale finalizzato alla revisione e all’aggiornamento della legge regionale dell’Emilia-Romagna 27/1988, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla denominazione, alla qualificazione istituzionale e alla prospettiva di costituzione di un parco interregionale;
2) a chiedere alla Regione Emilia-Romagna di valutare la revisione della denominazione e della qualificazione istituzionale del “Parco regionale del delta del Po”, al fine di renderle maggiormente coerenti con l’effettiva articolazione territoriale, geomorfologica, ambientale e storico-paesaggistica delle aree tutelate;
3) a sostenere la modifica delle disposizioni delle leggi regionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna che prevedono la costituzione di un parco o ente parco interregionale del delta del Po, anche alla luce della successiva disciplina introdotta dalla legge 205/2017;
4) a modificare l’articolo 3 della legge regionale 36/1997, superando la previsione dell’istituzione dell’ente parco interregionale e prevedendo eventualmente forme di coordinamento e cooperazione interregionale non necessariamente fondate sulla costituzione di un nuovo ente;
5) a pubblicare una relazione tecnico-scientifica, redatta da organismi qualificati e indipendenti, finalizzata a individuare e cartografare il delta attivo del Po, i sistemi deltizi storici, le aree di paleo-delta e le aree di transizione;
6) a promuovere un confronto con i comuni interessati, con particolare riferimento alle comunità del delta del Po rodigino, nonché con gli enti di gestione delle aree protette e le categorie economiche e sociali, in merito alle iniziative di modifica degli assetti istituzionali.
Riccardo Szumski





