Parco Delta del Po: proposta di legge per aggiornare assetto istituzionale e pianificazione

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Progetto di legge n.127

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36 “NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO” IN MATERIA DI ASSETTO ISTITUZIONALE E RAPPORTO TRA PIANO DEL PARCO E PIANO D’AREA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 settembre 2026.

Relazione

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, recante “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”, con l’obiettivo di aggiornare e rendere maggiormente coerente l’assetto istituzionale e pianificatorio del Parco regionale del Delta del Po, rafforzando al contempo il rapporto tra il Piano di area del Delta del Po e il Piano del parco. Il Delta del Po costituisce un territorio di straordinario valore ambientale, paesaggistico, storico e socio-economico, caratterizzato da una particolare complessità territoriale e da una continua interazione tra dinamiche fluviali, lagunari, costiere e antropiche. La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio richiedono pertanto un quadro di pianificazione stabile, coerente e chiaramente coordinato tra i diversi strumenti territoriali e ambientali che insistono sull’area.

La legge regionale 36/1997 ha istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po e, all’articolo 3, ha previsto che la Regione del Veneto, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, promuovesse l’istituzione di un ente parco interregionale Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle rispettive regioni. Tale previsione deve oggi essere valutata alla luce dell’evoluzione del quadro normativo intervenuta successivamente all’approvazione della legge regionale. In particolare, l’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha introdotto il comma 2 bis nell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, prevedendo l’istituzione, d’intesa con le regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, del “Parco del Delta del Po”, comprendente le aree dei parchi regionali istituiti dalle rispettive legislazioni regionali, stabilendo altresì che il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione del nuovo parco. In questo mutato quadro normativo, appare opportuno aggiornare la disciplina regionale del 1997, evitando che una disposizione risalente continui a prefigurare un autonomo assetto istituzionale interregionale senza una contestuale verifica della sua attualità e della sua effettiva coerenza con il quadro normativo statale vigente.

L’intervento proposto non incide sulla tutela ambientale e paesaggistica del parco né sulla sua organizzazione gestionale, ma si concentra sulla razionalizzazione del quadro normativo regionale, eliminando la previsione di cui all’articolo 3 della legge regionale 36/1997 e rafforzando, sul piano della pianificazione territoriale, il ruolo del Piano di area del Delta del Po. Il Piano di area del Delta del Po, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 5 ottobre 1994, n. 1000 costituisce infatti uno strumento di pianificazione territoriale di area vasta, concepito proprio per assicurare una visione complessiva e coordinata del territorio deltizio. La sua funzione assume particolare rilievo in un contesto nel quale la tutela del territorio deve essere necessariamente integrata con la sicurezza idraulica, la tutela delle acque, la salvaguardia del paesaggio, la biodiversità, le attività agricole e produttive, il turismo e la presenza delle comunità locali.

La proposta intende pertanto chiarire il rapporto tra il Piano di area e il successivo Piano del parco, stabilendo che quest’ultimo debba collocarsi all’interno del quadro territoriale definito dal Piano di area e assicurarne la coerenza, nel rispetto, naturalmente, degli obblighi derivanti dalla normativa statale e dell’Unione europea. L’intervento è quindi orientato a garantire maggiore certezza nell’applicazione degli strumenti di pianificazione, evitando sovrapposizioni o possibili conflitti interpretativi e assicurando che la disciplina del parco si inserisca in modo organico nel sistema della pianificazione territoriale regionale.

Particolare attenzione viene inoltre riservata al rapporto con la normativa sovraordinata. Le modifiche proposte precisano infatti che la prevalenza del quadro pianificatorio regionale deve essere intesa nel rispetto degli obblighi direttamente derivanti dalla normativa statale e dell’Unione europea, in particolare nelle materie della tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità, delle acque, della sicurezza idraulica e della Rete natura 2000.

In questo modo, la proposta di legge persegue un duplice obiettivo: da un lato, aggiornare una previsione istituzionale regionale alla luce del quadro normativo successivamente intervenuto; dall’altro, rendere più chiaro e funzionale il sistema degli strumenti di pianificazione applicabili al territorio del Delta del Po.

Nel dettaglio, l’articolo 1 dispone l’abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 36/1997. La disposizione vigente prevede infatti che la Regione del Veneto, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, promuova l’istituzione dell’ente parco interregionale Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle due regioni. L’abrogazione si rende necessaria per aggiornare la legislazione regionale rispetto all’evoluzione del quadro istituzionale e normativo intervenuto successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 36/1997. Essa non pregiudica la possibilità di sviluppare forme di collaborazione e coordinamento con la Regione Emilia-Romagna, ma evita di mantenere nella legislazione regionale una specifica previsione relativa alla costituzione di un nuovo ente interregionale.

L’articolo 2 modifica l’articolo 4 della legge regionale 36/1997, intervenendo sul rapporto tra il Piano di area del Delta del Po e il Piano del parco. Il nuovo comma 2 stabilisce espressamente che il Piano di area del Delta del Po, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 1000/1994, costituisce il quadro territoriale di riferimento per la redazione e l’attuazione del Piano del parco. Il Piano del parco dovrà pertanto assicurare la coerenza delle proprie previsioni con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano di area e non potrà introdurre disposizioni incompatibili con esse, fatta salva la necessità di adempiere a specifici obblighi derivanti dalla normativa statale o dell’Unione europea. La modifica mira a rendere esplicito il rapporto gerarchico e funzionale tra i due strumenti, attribuendo al Piano di area il ruolo di quadro territoriale generale all’interno del quale deve collocarsi la disciplina specifica del parco.

L’articolo 2, comma 2, interviene inoltre sull’articolo 4, comma 3, precisando che l’applicazione esclusiva delle disposizioni del Piano di area nelle fattispecie già individuate dalla legge regionale resta ferma, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa statale e dell’Unione europea direttamente applicabile.

L’articolo 3 introduce il nuovo comma 1-bis dell’articolo 8 della legge regionale 36/1997. La disposizione stabilisce che l’efficacia del Piano del parco sia esercitata nel rispetto del quadro territoriale definito dal Piano di area del Delta del Po e delle disposizioni statali ed europee prevalenti nelle materie della tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità, delle acque, della sicurezza idraulica e della Rete natura 2000. La norma completa, pertanto, il coordinamento previsto dall’articolo 2, chiarendo che l’efficacia del Piano del parco deve essere interpretata all’interno di un sistema complessivo di pianificazione e tutela, nel quale assumono rilievo tanto gli strumenti territoriali regionali quanto le disposizioni sovraordinate applicabili. La disposizione è finalizzata soprattutto a garantire certezza applicativa e a prevenire possibili conflitti tra gli strumenti di pianificazione, assicurando che la disciplina del parco sia coerente con gli obiettivi complessivi di governo del territorio e con gli obblighi di tutela derivanti dall’ordinamento statale ed europeo.

L’articolo 4 contiene la norma finanziaria. Esso stabilisce che dall’attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge ha infatti natura essenzialmente ordinamentale e di coordinamento normativo e non introduce nuovi interventi finanziari, strutture amministrative o nuovi organismi destinati a comportare ulteriori spese a carico della regione.

Art. 1 – Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. L’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è abrogato.

Art. 2 – Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è sostituito dal seguente:

“2. Il Piano di area del Delta del Po, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 5 ottobre 1994, n. 1000 costituisce il quadro territoriale di riferimento per la redazione e l’attuazione del Piano del Parco. Il Piano del Parco assicura la coerenza delle proprie previsioni con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano di Area e non può introdurre disposizioni incompatibili con le medesime, salvo quanto necessario per adempiere a specifici obblighi derivanti dalla normativa statale o dell’Unione europea.”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, sono aggiunte le parole: “, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa statale e dell’Unione europea direttamente applicabile.”.

Art. 3 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è inserito il seguente:

“1 bis. L’efficacia del Piano del Parco è esercitata nel rispetto del quadro territoriale definito dal Piano di Area del Delta del Po e delle disposizioni statali ed europee prevalenti in materia di paesaggio, ambiente, biodiversità, acque, sicurezza idraulica e Rete natura 2000.”.

Art. 4 – Norma finanziaria.

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Riccardo Szumski

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