CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Proposta di legge statale n.13
MODIFICA ALL’ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”, IN MATERIA DI PARCO DEL DELTA DEL PO
PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione
d’iniziativa dei consiglieri Szumski e Lovat
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 settembre 2026.
Relazione
Il presente progetto di legge è adottato ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alle regioni il potere di iniziativa legislativa davanti alle Camere.
La proposta interviene sul comma 2 bis dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Tale comma prevede l’istituzione, d’intesa con le regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, del Parco del Delta del Po, comprendente i perimetri dei due parchi regionali istituiti rispettivamente dalla legge regionale (Veneto) 8 settembre 1997, n. 36, “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e dalla legge regionale (Emilia-Romagna) 2 luglio 1988, n. 27 “Istituzione del Parco regionale del delta del Po” stabilendo che il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione.
La proposta intende eliminare dal quadro della legge quadro nazionale la previsione di un unico Parco del Delta del Po comprendente necessariamente i due parchi regionali. Restano ferme le competenze regionali in materia di aree protette regionali e la possibilità di stipulare accordi e intese di cooperazione ambientale.
La proposta non modifica le misure di tutela derivanti dalla normativa statale, dell’Unione europea e internazionale, né incide sui siti della Rete natura 2000 o sugli strumenti di pianificazione ambientale e paesaggistica vigenti.
La novella opera esclusivamente sull’articolo 34, comma 2 bis, della legge 394/1991. La disposizione, introdotta dalla legge 205/2017, riguarda un progetto di istituzione subordinato all’intesa tra le due regioni. L’abrogazione elimina tale previsione dal quadro statale, lasciando intatte le discipline regionali dei due parchi.
L’intervento non deve essere presentato come modifica del previgente articolo 35, comma 4, della legge 394/1997: quest’ultimo è già stato abrogato dalla legge 205/2017. La proposta è costruita sulla disciplina oggi vigente dell’articolo 34, comma 2 bis.
La proposta deve essere coordinata con gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione e con la ripartizione delle competenze in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi e di valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici. L’abrogazione riguarda un modello organizzativo statale e non riduce gli standard di tutela.
Art. 1 – Modifica all’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.
1. Il comma 2 bis dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato.
Art. 2 – Rapporti di cooperazione
1. Le regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna possono promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze, forme di cooperazione e coordinamento finalizzate alla tutela degli ecosistemi deltizi e costieri connessi al bacino del fiume Po, senza obbligo di istituzione di un unico ente parco.
Art. 3 – Clausola di salvaguardia.
1. Restano ferme le disposizioni derivanti dalla normativa statale e dell’Unione europea in materia di tutela dell’ambiente, biodiversità, paesaggio, acque, sicurezza idraulica, habitat e avifauna, nonché gli obblighi internazionali applicabili.
Art. 4 – Invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riccardo Szumski





