Insularità di Venezia: proposta di legge per riconoscere gli svantaggi della laguna

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA

Proposta di legge statale n. 7

RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI INSULARITÀ DEL TERRITORIO DI VENEZIA E DELLE ISOLE DELLA LAGUNA E MISURE PER IL SUPERAMENTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI

d’iniziativa dei consiglieri Lovat e Szumski
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 marzo 2026.

 

Relazione:

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di riconoscere ufficialmente la specificità territoriale della città di Venezia e delle sue isole lagunari, individuandone la condizione di insularità funzionale permanente.

La Costituzione della Repubblica italiana, con l’articolo 119 come modificato dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 “Modifica all’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità”, riconosce le peculiarità delle isole e invita lo Stato a promuovere misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Tuttavia, tale norma ha natura programmatica e, da sola, non produce effetti concreti. La presente proposta si pone dunque l’obiettivo di tradurre questo principio costituzionale in misure operative concrete, adattate alle caratteristiche uniche della laguna veneziana.

Il territorio di Venezia presenta caratteristiche che lo rendono analogo, sotto il profilo delle difficoltà logistiche e infrastrutturali, ai territori insulari tradizionali. La mobilità interna della città storica è prevalentemente acquea o pedonale, con evidenti limitazioni per la circolazione di persone e merci. La distribuzione dei servizi pubblici e sanitari è condizionata sia dalla conformazione del territorio sia dall’elevato flusso turistico che caratterizza la città, rendendo più complesso garantire ai residenti tempi e livelli di accesso ai servizi equivalenti a quelli dei cittadini di altre aree del Paese. In particolare, l’accesso ai servizi sanitari richiede attenzione: i percorsi all’interno della città storica, l’accessibilità limitata ai presidi sanitari e l’interazione con flussi turistici rilevanti possono generare svantaggi concreti nella fruizione di cure urgenti e programmate.

L’obiettivo della legge è quindi duplice: da un lato, riconoscere formalmente la condizione di insularità funzionale di Venezia; dall’altro, consentire l’adozione di misure compensative concrete, con particolare attenzione a infrastrutture, mobilità, servizi sanitari e sviluppo economico sostenibile. A tal fine, si prevede l’istituzione di un Fondo nazionale per l’insularità veneziana, destinato a finanziare interventi infrastrutturali, servizi pubblici essenziali, potenziamento dei servizi sanitari e misure per garantire la mobilità dei residenti.

La legge prevede anche un tavolo di coordinamento permanente tra Stato, Regione del Veneto e Comune di Venezia, con l’obiettivo di monitorare l’attuazione delle misure e proporre eventuali interventi aggiuntivi per garantire l’efficacia delle politiche di compensazione. In questo modo, la proposta mantiene un equilibrio tra la tutela dei diritti dei residenti e la gestione coordinata delle risorse pubbliche, aumentando le probabilità di approvazione parlamentare.

Dal punto di vista giuridico, la legge si fonda non solo sull’articolo 119 della Costituzione, ma anche sul principio di uguaglianza sostanziale (articolo 3 della Costituzione) e sul diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), nonché su principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale relativi a misure compensative per territori svantaggiati (cfr. sentenze n. 373 del 1992 e n. 49 del 2016).

In sintesi, la proposta si configura come uno strumento legislativo concreto e operativo, che traduce in azioni reali il principio costituzionale dell’insularità, riconoscendo Venezia come territorio insulare funzionale e garantendo ai suoi residenti pari accesso ai servizi pubblici essenziali, con particolare attenzione alla sanità e alla mobilità.

Nel dettaglio, all’articolo 1 si riconosce la condizione di insularità funzionale del territorio della città lagunare di Venezia. La Repubblica, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, si impegna a promuovere misure che garantiscano pari accesso ai servizi essenziali, infrastrutture e opportunità di sviluppo rispetto ai territori non insulari, perseguendo obiettivi di equità territoriale, tutela della salute, accessibilità, mobilità e sviluppo economico sostenibile.

Con l’articolo 2 si riconosce formalmente il territorio storico di Venezia e delle isole della laguna come area a insularità funzionale permanente, dovuta alla separazione fisica dalla terraferma, alla mobilità prevalentemente acquea, alla specifica configurazione urbanistica e infrastrutturale e alla pressione turistica straordinaria rispetto alla popolazione residente.

L’articolo 3 equipara Venezia ai territori insulari italiani in tutte le normative statali, attuali e future, che prevedano misure o benefici specifici. L’equiparazione riguarda infrastrutture, mobilità, accesso ai servizi pubblici, sanità, sviluppo economico, tutela ambientale e patrimonio culturale.

Con l’articolo 4 si riconosce la specificità sanitaria del territorio veneziano e definisce criteri per la programmazione dei servizi: difficoltà di spostamento dei residenti, distribuzione dei presidi sanitari, flussi turistici e tempi di accesso equivalenti a quelli dei territori non insulari. Gli enti competenti devono potenziare il trasporto sanitario acqueo, garantire capillarità dei servizi e separare, dove possibile, l’organizzazione dei servizi per residenti e turisti.

L’articolo 5 prevede che lo Stato promuova investimenti per trasporto pubblico lagunare, collegamenti con la terraferma, accesso ai servizi pubblici e trasporto merci: queste misure devono mirare a compensare gli svantaggi derivanti dalla mobilità prevalentemente acquea e dalla specifica distribuzione urbanistica del territorio.

Nell’articolo 6 si stabilisce che l’attuazione della legge avvenga in coordinamento con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, istituendo un tavolo permanente per monitorare l’applicazione delle misure, proporre interventi aggiuntivi e verificarne l’efficacia.

Con l’articolo 7 si costituisce il Fondo nazionale per l’insularità veneziana, destinato a finanziare infrastrutture di trasporto lagunare, servizi pubblici essenziali, misure di sostegno alla residenzialità e potenziamento dei servizi sanitari e socio assistenziali e dotandolo di idonee risorse economiche a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 8 prevede che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotti i decreti attuativi necessari, stabilendo criteri di accesso al Fondo, modalità di monitoraggio e priorità d’intervento.

Art. 1 – Finalità e principi.

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, riconosce la condizione di insularità funzionale del territorio della città lagunare di Venezia e delle isole della laguna, considerando la salvaguardia fisica e ambientale, nonché il recupero socio-economico, come problema di preminente interesse nazionale.

2. Lo Stato promuove misure per garantire ai residenti pari accesso ai servizi essenziali, infrastrutture e politiche di sviluppo rispetto ai cittadini di territori non insulari.

3. La presente legge persegue obiettivi di:

a) equità territoriale;

b) tutela della salute e dei servizi sanitari;

c) accessibilità e mobilità;

d) sviluppo economico sostenibile.

Art. 2 – Riconoscimento del territorio insulare veneziano.

1. Ai fini della legislazione statale, il territorio della città storica di Venezia e delle isole della laguna è riconosciuto quale territorio a insularità funzionale permanente.

2. Tale condizione deriva da:

a) separazione fisica dalla terraferma;

b) mobilità prevalentemente acquea;

c) configurazione urbanistica e infrastrutturale della città lagunare;

d) pressione turistica straordinaria rispetto alla popolazione residente.

Art. 3 – Equiparazione normativa ai territori insulari.

1. In ogni normativa statale, vigente o futura, che preveda misure, benefici o politiche pubbliche destinate ai territori insulari, il territorio di Venezia e delle isole della laguna è equiparato ai territori insulari della Repubblica.

2. L’equiparazione opera in particolare per:

a) infrastrutture e mobilità;

b) accesso ai servizi pubblici e amministrativi;

c) servizi sanitari e socio-assistenziali;

d) sviluppo economico e sostegno alle attività produttive;

e) tutela ambientale e patrimonio culturale.

Art. 4 – Servizi sanitari.

1. Lo Stato riconosce la specificità sanitaria del territorio veneziano, derivante dalla particolare mobilità interna e dalla distribuzione dei presidi sanitari.

2. Ai fini della programmazione sanitaria devono essere considerati:

a) difficoltà di spostamento dei residenti nella città storica;

b) dislocazione dei presidi sanitari rispetto alla popolazione;

c) flussi turistici rilevanti e loro impatto sulla domanda di servizi;

d) necessità di garantire tempi di accesso equivalenti a quelli dei territori non insulari.

3. Gli enti competenti adottano misure finalizzate a:

a) potenziare il trasporto sanitario acqueo;

b) garantire capillarità e accessibilità dei servizi sanitari;

c) separare, ove possibile, l’organizzazione dei servizi per residenti e flussi turistici.

Art. 5 – Mobilità e accesso ai servizi pubblici.

1. Lo Stato promuove investimenti per:

a) trasporto pubblico lagunare e infrastrutture di collegamento con la terraferma;

b) accesso ai servizi pubblici e amministrativi;

c) trasporto merci e beni essenziali.

2. Le misure mirano a compensare gli svantaggi derivanti dalla mobilità prevalentemente acquea e dalla distribuzione urbanistica del territorio.

Art. 6 – Coordinamento istituzionale.

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate in coordinamento con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia

2. A tal fine è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, un tavolo permanente di coordinamento per monitorare l’applicazione delle misure, individuare i settori prioritari di intervento, proporre interventi aggiuntivi e verificarne l’efficacia.

Art. 7 – Fondo nazionale per l’insularità veneziana.

1. È istituito, nel bilancio dello Stato, il Fondo nazionale per l’insularità veneziana.

2. Il Fondo finanzia:

a) infrastrutture di trasporto lagunare;

b) servizi pubblici essenziali;

c) misure di sostegno alla residenzialità;

d) potenziamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

3. In prima applicazione della presente legge la dotazione iniziale del fondo è determinata in 130 milioni di euro per l’anno 2026 e in 180 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 pari alla dotazione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Art. 8 – Disposizioni di attuazione.

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo, sentito il tavolo di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 6, adotta i decreti ministeriali attuativi necessari per garantire la piena operatività delle disposizioni di cui alla presente legge, ivi compresa la disciplina di accesso al Fondo, le modalità di monitoraggio e, a cadenza pluriennale, gli effetti degli interventi.

Riccardo Szumski

Davide Lovat

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