CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DODICESIMA LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 5
PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione
d’iniziativa dei consiglieri Lovat e Szumski
TUTELA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PAGAMENTO IN CONTANTI: MODIFICA DELL’ARTICOLO 1277 DEL CODICE CIVILE
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 marzo 2026.
TUTELA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PAGAMENTO IN CONTANTI: MODIFICA DELL’ARTICOLO 1277 DEL CODICE CIVILE
Relazione:
Il presente progetto di legge è proposto ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni il potere di iniziativa legislativa davanti alle Camere. La Regione del Veneto è consapevole che la disciplina dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie rientra nella materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale (ex multis, sentenze n. 303/2003; n. 401/2007; n. 98/2013) e quindi la presente proposta di iniziativa regionale non interviene direttamente sulla disciplina civilistica, ma si limita a esercitare l’iniziativa legislativa di cui al secondo comma dell’articolo 121 della Costituzione, nel pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
Il pagamento in contanti costituisce esercizio di libertà economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, e forma di tutela del risparmio in tutte le sue forme ai sensi dell’articolo 47 della Costituzione, nonché espressione della libertà negoziale e dell’autonomia contrattuale riconosciute dall’ordinamento civile.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può introdurre limiti alla libertà economica solo ove giustificati da finalità di interesse generale e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (sentenze n. 14/2004; n. 200/2012; n. 69/2017).
Il denaro contante rappresenta:
- moneta avente corso legale;
- strumento di inclusione finanziaria;
- presidio di neutralità tecnologica;
- garanzia di resistenza economica in caso di indisponibilità delle infrastrutture digitali.
La compressione generalizzata del suo utilizzo può incidere su diritti fondamentali quali:
- uguaglianza sostanziale (articolo 3 Cost.);
- libertà di iniziativa economica (articolo 41 Cost.);
- tutela del risparmio (articolo 47 Cost.).
È, peraltro, ben noto che anche la competenza legislativa statale deve esplicarsi, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Ma in effetti la proposta:
- non incide sulle competenze esclusive dell’Unione in materia monetaria (articolo 3 TFUE);
- non contrasta con il corso legale dell’euro;
- non interferisce con la disciplina europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Si precisa espressamente, infatti, che il diritto al pagamento in contanti opera in conformità ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitari ed internazionali, e quindi alla relativa disciplina statale di recepimento ed attuazione.
In tal modo la proposta si conforma al principio di leale collaborazione e alla giurisprudenza costituzionale che impone il rispetto degli obblighi europei (sentenze n. 284/2007; n. 120/2018).
In altri termini con la presente proposta la Regione del Veneto intende promuovere a livello nazionale un principio di equilibrio tra:
- innovazione digitale,
- libertà economica,
- tutela delle fasce vulnerabili,
- contrasto all’economia sommersa.
La modernizzazione dei sistemi di pagamento, d’altro canto, non può tradursi in un obbligo surrettizio di utilizzo esclusivo di strumenti elettronici, né nella marginalizzazione del contante quale moneta legale: il presente progetto riafferma che la transizione digitale deve essere inclusiva e non coercitiva.
Venendo all’articolato, con l’articolo 1 si definisce l’oggetto della proposta di legge, integrando l’articolo 1227 del Codice civile nel senso di stabilire, come principio generale, che la estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante, quale moneta avente corso legale.
Nel contempo, con l’articolo 2, si dà atto che i criteri di interpretazione e la disciplina di attuazione della modifica all’articolo 1277 del Codice civile come introdotta, nella consapevolezza del concorso di profili di competenza statale per vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali di cui all’articolo 117, primo comma della Costituzione, si pongono nel rispetto di tali limiti, ivi compresi i limiti quantitativi eventualmente stabiliti dalla normativa statale vigente in attuazione della normativa europea antiriciclaggio.
Completano l’articolato la clausola di neutralità finanziaria (articolo 3) e la disciplina di entrata in vigore (articolo 4).
TUTELA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PAGAMENTO IN CONTANTI: MODIFICA DELL’ARTICOLO 1277 DEL CODICE CIVILE
Art. 1 – Modifica dell’articolo 1277 del Codice civile.
1. All’articolo 1277 del Codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante, quale moneta avente corso legale.”.
Art. 2 – Disposizioni di attuazione.
1. La modifica come introdotta dall’articolo 1 della presente legge all’articolo 1277 del Codice civile si interpreta e si applica, in conformità all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina statale di loro recepimento ed attuazione.
Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4 – Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Riccardo Szumski
Davide Lovat





